Derivati, gli Irs semplici devono avere elementi e costi impliciti dichiarati

Derivati, gli Irs semplici devono avere elementi e costi impliciti dichiarati

Mps: eccesso di copertura

Parallelamente, il Tribunale di Roma ha emesso un’altra sentenza significativa (n. 7997 del 28 maggio 2025) nel contenzioso tra un’azienda lombarda attiva nella logistica del freddo e Mps (interpellata da «Plus24» non ha commentato). L’«Irs multifase», stipulato nel 2009 e formalmente collegato a un leasing immobiliare a tasso variabile, aveva prodotto l’effetto opposto a quello sperato: invece di proteggere l’azienda dalle oscillazioni dei tassi, aveva aggravato gli oneri finanziari per 181mila euro.

Il Tribunale ha dichiarato la nullità del derivato per difetto di causa, evidenziando come la Ctu abbia accertato l’incapacità del contratto di svolgere la sua funzione di copertura. Il problema principale è emerso dalla mancanza di correlazione tra il nozionale dell’Irs e il capitale in scadenza del contratto di leasing sottostante, creando una situazione di “over-hedge” (eccesso di copertura), che vanificava l’obiettivo di protezione.

Un ulteriore elemento è emerso dall’analisi tecnica: il contratto era “not par” sin dall’inizio, presentando un Mtm iniziale negativo per la cliente di 72mila euro. Questo sbilanciamento non era stato compensato da alcun up-front da parte della banca, creando una situazione di svantaggio immediato per l’investitore.

Il Tribunale ha ribadito un principio fondamentale: l’alea di un contratto swap deve essere necessariamente bilaterale e ragionevolmente equilibrata. L’accordo tra le parti deve riguardare non soltanto il Mtm, ma anche gli scenari probabilistici e la valutazione qualitativa e quantitativa dell’alea e dei costi, inclusi quelli impliciti. Mps è stata condannata a restituire 179mila euro alla società, oltre agli interessi di legge.

Orientamento che si consolida

Le due sentenze romane rappresentano un ulteriore tassello nel mosaico giurisprudenziale sui derivati, consolidando principi già affermati dalla Suprema Corte. La lezione che emerge è chiara: la trasparenza non è un optional nei contratti derivati, ma un requisito essenziale per la loro validità e quando manca i tribunali sono sempre più pronti a tutelare la clientela, anche per gli swap a struttura semplice.

Fonte: Il Sole 24 Ore