
Diffamazione via Tv, competente il foro della persona offesa
In caso di diffamazione commessa attraverso la televisione la competenza va al giudice penale del foro di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto, pubblico o privato, chiamato a rispondere del reato. La Cassazione, con lasentenza 27750, dirime così il contrasto che si era creato tra il tribunale di Monza, sede del luogo in cui si era verificata l’azione, e quello di Taranto nel quale risiedeva la persona presa di mira dai giornalisti indagati. Per la Suprema corte la competenza va stabilita in base all’articolo 30, comma 5, seconda parte della legge Mammì (223/1990) che indica appunto il luogo di residenza del consumatore.
La sentenza 150/2021 della Consulta
Un criterio sul quale nessuna influenza ha avuto la sentenza della Consulta 150/2021 che, in linea con la Cedu, ha bollato la sanzione detentiva – prevista appunto per la diffamazione via Tv con attribuzione di un fatto determinato – come incompatibile con l’esigenza di non dissuadere, per timore, i giornalisti dal loro ruolo di controllo dei poteri pubblici. Un verdetto che non ha lasciato, tuttavia, alcun vuoto di tutela per gli eventuali diffamati, né ha inciso sulla giurisdizione. Ed proprio anche a difesa dai “poteri forti” che la Cassazione avalla la tesi del foro del consumatore, quando il reato è commesso attraverso un mezzo che ha una grande diffusione. La competenza territoriale prevista dalla legge Mammì ha, infatti, anche lo scopo di tutelare le presunte vittime dallo strapotere che, in genere, fa capo ai concessionari radiotelevisivi o ai loro delegati «di media a elevata potenzialità diffusiva a prescindere dal fatto che essi siano o meno imputati nel processo».
Fonte: Il Sole 24 Ore