Domande per l’invalidità civile, si amplia il perimetro della riforma

Domande per l’invalidità civile, si amplia il perimetro della riforma

Le misure interessano i lavoratori il cui stato di malattia comporti un grado di invalidità pari o superiore al 74%, certificata da un medico di medicina generale o da un medico specialista, operante in in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, a cui viene attribuito il diritto a un congedo straordinario fino a 24 mesi. Il congedo potrà essere goduto in modo continuativo o frazionato ed è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa. Nel periodo di astensione dal lavoro, l’anzianità di servizio non matura e il dipendente non percepisce la retribuzione. Inoltre, tale periodo non è computato ai fini previdenziali, ma il lavoratore può riscattarlo con la contribuzione volontaria.

La legge prevede che il nuovo congedo – che costituisce una tutela di ultima istanza – non costituisca ostacolo al godimento di altri benefici economici o giuridici di cui il dipendente sia già beneficiario e la sua fruizione presuppone che siano interamente decorsi gli altri periodi di assenza (retribuiti o meno) spettanti a qualunque titolo al lavoratore.

Una volta decorso il periodo di congedo straordinario, per il lavoratore è previsto anche l’accesso prioritario allo smart working, a condizione che la sua mansione sia compatibile con il lavoro agile.

Nel caso di lavoratori autonomi che versino nelle stesse condizioni di malattia, viene invece stabilito il diritto di sospendere l’attività resa in via continuativa per un massimo di 300 giorni per anno solare (rispetto ai 150 previsti per le altre malattie), durante il quale non matura alcun corrispettivo. Attraverso il richiamo all’articolo 14, comma 1, della legge 81/2017, è fatta salva, tuttavia, l’estinzione del rapporto per il venir meno dell’interesse del committente.

La legge prevede anche una novità, in questo caso dal 1° gennaio 2026, in materia i permessi per visite, esami e cure mediche: ulteriori 10 ore annue coperte da indennità spetteranno, infatti, ai dipendenti con i requisiti per il congedo straordinario (per gli oncologici, tuttavia, si aggiunge il caso di una malattia «in fase attiva o in follow-up precoce»). L’indennità prevista corrisponde al trattamento economico delle assenze di malattia con copertura previdenziale figurativa.

Fonte: Il Sole 24 Ore