Droga, una circolare allenta la stretta ma restano rischi (anche sulle medicine)

Droga, una circolare allenta la stretta ma restano rischi (anche sulle medicine)

– ingiustamente parificate situazioni del tutto eterogenee (la condotta neutra, per la sicurezza stradale, di chi abbia assunto sostanze ma sia perfettamente lucido alla guida e quella di chi invece guidi effettivamente in stato di alterazione);

– «obiettiva» e «insuperabile» l’«incertezza» della norma, carente di «parametri a cui fare riferimento» per far capire all’interessato le conseguenze della propria condotta;

– violato il principio di offensività e materialità del fatto, per l’abbandono della «logica della lesione del bene giuridico tutelato», in favore del paradigma punitivo del «diritto penale d’autore».

Del resto, osserva il giudice remittente, con la sentenza 277/2004, la Consulta aveva escluso l’incostituzionalità del precedente articolo 187, proprio grazie alla presenza del requisito dello stato di alterazione derivante dall’assunzione.

Accertamenti e medicinali

Restano questioni sugli accertamenti, che riguardano anche i guidatori che assumono medicinali in grado di influenzare le abilità di guida. Il Dlgs 59/2011, allegato III, demanda infatti la valutazione dell’idoneità alla guida alla Commissione medica locale. Si dovrà tenere in dovuta considerazione questa norma al fine di un più completa futura disamina del tema, anche per assicurare omogeneità a livello nazionale.

Fonte: Il Sole 24 Ore