
Fine della tregua d’agosto: da domani riprendono i versamenti per 138 tributi
Finite le mini – ferie di agosto, con i versamenti in scadenza dal primo al 16 agosto, spostati al 20, per oltre 10milioni di contribuenti è ora di chiudere i conti. Riapre infatti la cassa del Fisco, con ben 138 tipologie diverse di pagamenti in scadenza mercoledì 20 agosto. La scadenza riguarda i contribuenti che hanno scelto di pagare a rate le imposte sui redditi e l’Irap a saldo per il 2024 e primo acconto per il 2025, nonché i contributi previdenziali e le imposte sostitutive, compresa l’imposta sostitutiva del maggior reddito concordato. Alla cassa anche i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che hanno saltato la scadenza del 21 luglio 2025; i pagamenti possono essere effettuati dal 22 luglio fino al 20 agosto 2025, maggiorando le somme dovute dello 0,40 per cento. Questa scadenza riguarda, oltre che ai soggetti che adottano gli Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, nonché quelli che applicano il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli Isa.
Alla cassa il saldo Iva 2024, con lo 0,40% in più
Il termine per versare l’Iva che risulta dalla dichiarazione Iva 2025, per il 2024, è scaduto il 17 marzo 2025 (il 16 marzo, di scadenza, era domenica). Sono obbligati al pagamento i contribuenti con un saldo a debito d’importo superiore a 10,33 euro. L’importo poteva essere versato in un’unica soluzione entro il 17 marzo 2025, o a rate di pari importo, con l’aggiunta degli interessi dello 0,33% mensile. I contribuenti Isa, che hanno presentato la dichiarazione Iva 2025, per il 2024, in scadenza ordinaria il 30 aprile 2025, possono versare il saldo Iva entro i termini previsti per i pagamenti delle imposte risultanti dal modello Redditi 2025, per il 2024, applicando la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 17 marzo 2025.
Il calcolo dello 0,40% in più
Si può fare l’esempio di un contribuente Isa, che ha chiuso la dichiarazione annuale Iva 2025, per il 2024, con un debito di 20mila euro e che non ha eseguito il versamento entro il 17 marzo 2025. Se il contribuente avesse eseguito il pagamento entro il 21 luglio 2025, il versamento dell’Iva relativa al saldo del 2024 sarebbe stato pari a:
- debito Iva 20.000 euro; maggiorazione totale 1,60% (0,40% dal 18 marzo al 16 aprile, più 0,40% dal 17 aprile al 16 maggio, più 0,40% dal 17 maggio al 16 giugno, più 0,40% dal 17 giugno al 30 giugno, in totale 1,60%); per questi contribuenti, il differimento al 21 luglio 2025 è senza la maggiorazione dello 0,40%; 20mila euro per 1,60%, 320 euro; importo dovuto 20.320 euro;
- il contribuente che non ha eseguito il pagamento entro il 21 luglio può anche pagare il saldo Iva, maggiorato di un ulteriore 0,40% dal 22 luglio al 20 agosto 2025, da calcolare sull’importo di 20.320 euro. Perciò, lo 0,40% su 20.320 euro è uguale a 81,28 euro; in totale 20.401,28 euro.
Resta fermo che, in caso di compensazione di debiti con i crediti che scaturiscono dal modello Redditi 2025, se i crediti superano i debiti, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta, nemmeno per lo spostamento del saldo Iva dal 17 marzo 2025. Se i debiti del modello Redditi 2025 sono superiori ai crediti, lo 0,40 per cento si applica sulla differenza.
Data di riferimento per il ravvedimento
L’agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente non ha versato alcun importo né entro la scadenza iniziale, né entro il cosiddetto termine lungo con lo 0,40% in più, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute ai fini del ravvedimento, è la data di scadenza naturale (circolare 27/E/2013). Ad esempio, per i versamenti delle imposte sui redditi e dell’Irap, a saldo per il 2024 e primo acconto per il 2025, dovuti dai contribuenti diversi dai soggetti Isa e assimilati, restano confermate le scadenze del 30 giugno 2025, o dal primo luglio al 30 luglio 2025 con lo 0,40% in più. Per questi contribuenti, se non hanno eseguito alcun pagamento né entro la scadenza iniziale, né entro il cosiddetto termine lungo con lo 0,40% in più, il termine cui fare riferimento per il calcolo delle somme dovute ai fini del ravvedimento, è la data di naturale scadenza, cioè il 30 giugno 2025.
Fonte: Il Sole 24 Ore