Fisco, l’intelligenza artificiale non entra negli accertamenti

Fisco, l’intelligenza artificiale non entra negli accertamenti

L’agenzia delle Entrate traccia il solco sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale. E lo fa in nome di un principio guida: anche quando sarà consentito utilizzarla sarà necessario sempre una supervisione e una verifica umana dei risultati da parte di donne e uomini del Fisco. Con le linee guida sulle policy interne, volute dal direttore Vincenzo Carbone, le Entrate fissano dunque le regole per l’impiego delle nuove soluzioni a seguito della emanazione della legge italiana sull’Ai act (legge 132/2025) in vigore dallo scorso 10 ottobre, nell’ottica di gestire di pari passo la transizione tecnologica con il rispetto della privacy dei dati sensibili dei contribuenti. Lo stesso Carbone ha sempre rimarcato come l’intelligenza artificiale, se correttamente governata, possa offrire grandi opportunità in termini di ottimizzazione dei processi di pianificazione, di una efficiente allocazione delle risorse e di una automazione di azioni ripetitive e a basso valore aggiunto.

In questo senso con le nuove policy si conferma il divieto all’utilizzo di sistemi di Ai generativa in piattaforme disponibili pubblicamente, quindi non integrate nei sistemi dell’Agenzia, per produrre qualsiasi atto amministrativo, dagli accertamenti ai rimborsi.

In sostanza come ha più volte ripetuto Carbone occorre un approccio “garantista”. «Nessun Grande fratello fiscale né un algoritmo antievasione» né tanto meno «esiste una macchina che fa pesca a strascico fra i contribuenti o sforna accertamenti a go-go».

Discorso parzialmente diverso per i sistemi già validati dall’Agenzia e che fanno parte della strumentazione aziendale, sia con funzionalità di Ai integrate negli applicativi, sia sulla base di specifici progetti di sviluppo, il cui utilizzo a regime è autorizzato una volta chiusa la necessaria attività di sperimentazione. In questo caso, l’utilizzo dell’Ai è consentito ma esclusivamente a supporto della produttività individuale e per attività non finalizzate alla produzione diretta di atti amministrativi riferibili all’attività istituzionale dell’Agenzia (si pensi a traduzioni o sintesi di documenti). Non sono comunque consentite con questo strumento elaborazioni di banche dati dell’Agenzia o porzioni di esse, e in ogni caso di dati afferenti all’Anagrafe tributaria ovvero di dati personali e informazioni riservate.

Fonte: Il Sole 24 Ore