Gig economy e riders, ecco tutte le nuove tutele assicurative
La “gig economy”, ricorda la Fondazione Studi Consulenti del lavoro nell’approfondimento “Piattaforma digitale e riders” è un nuovo modello economico fondato su lavori temporanei, flessibili e a breve termine, nella maggior parte dei casi mediati da piattaforme digitali che consentono, attraverso siti o app, di far incontrare le esigenze dei potenziali fruitori con i servizi, a pagamento, offerti dall’altro lato. La disciplina italiana sui riders è stata recentemente definita. Alla circolare del ministero del Lavoro n. 9 del 18 aprile 2025 si affianca la circolare Inail n. 40 del 4 luglio 2025, che interviene su tutela assicurativa e criteri di calcolo del premio per le prestazioni intermediate da piattaforme digitali.
Copertura Inail sempre dovuta
Il quadro conferma che la copertura Inail è sempre dovuta. Al netto dell’assetto del rapporto (autonomo, parasubordinato con etero-organizzazione, ovvero subordinato), la natura dell’obbligo assicurativo non cambia, ma varia esclusivamente la modalità di determinazione del premio e la voce tariffaria, in funzione della qualificazione del rapporto e del rischio dell’attività. Diventa quindi fondamentale inquadrare correttamente la natura del rapporto di lavoro intercorrente.
Sul piano applicativo, la circolare Inail distingue tre ipotesi: per i rapporti autonomi il premio si calcola sulle retribuzioni convenzionali limitate alle giornate lavorate; nelle collaborazioni etero-organizzate la base è data dai compensi effettivi o comunque dalla retribuzione del Ccnl applicabile; nei rapporti subordinati rilevano le retribuzioni effettive secondo il contratto applicato. In ogni caso, il committente che utilizza ciclo-fattorini assolve gli adempimenti del datore di lavoro (decreto legislativo 81/2015).
L’azienda che si avvale di prestazioni di ciclo-fattorini intermediate da piattaforme (che assumerà il ruolo di committente, ovvero di datore di lavoro a seconda del rapporto genuinamente individuato), è in ogni caso investita degli obblighi propri del datore di lavoro, in termini di denunce in caso di iscrizione, variazione, cessazione, nonché di quelle inerenti eventi di infortunio, ovvero casi di malattie professionali.
I riders via piattaforma
L’approfondimento ricostruisce poi il fenomeno dei riders via piattaforma, ribadendo il primato dei fatti nella qualificazione del rapporto e il rilievo delle concrete modalità di uso della piattaforma.
Fonte: Il Sole 24 Ore