
I debiti tributari e previdenziali sotto soglia non precludono l’accesso all’accordo
Ultimi controlli in vista della scadenza di martedì 30 settembre sulle possibili cause di blocco che potrebbero impedire l’accesso al concordato preventivo biennale (Cpb) per il biennio 2025-2026. Sicuramente una delle casistiche sulle quali concentrare l’attenzione riguarda la presenza di debiti per tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate o debiti contributivi, definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione per un ammontare pari o superiore a 5mila euro. Per i contribuenti che hanno aderito al Cpb 2025-2026 la disposizione preclude l’accesso relativamente ai debiti scaduti alla data del 31 dicembre 2024.
Importo complessivo
Tale limite va considerato complessivamente (ivi compresi anche interessi e sanzioni) considerando cumulativamente entrambe le tipologie di debiti (faq n. 9 dell’8 ottobre 2024). La soglia va determinata computando l’intero ammontare dei debiti, a nulla rilevando l’importo unitario delle singole partite. Se complessivamente viene superato il livello in questione scatta la causa di esclusione che preclude l’accesso al Cpb. Non rilevano tuttavia i debiti oggetto di sospensione (giudiziale o amministrativa) o rateazione ancora efficace.
La via d’uscita
In presenza di debiti scaduti alla data del 31 dicembre 2024, vi è comunque un’ancora di salvataggio. Infatti l’adesione al concordato rimane possibile, se entro il termine per l’accettazione della proposta (attualmente prevista al 30 settembre 2025) il contribuente estingue in tutto o in parte i richiamati debiti, a patto comunque che l’ammontare complessivo e cumulativo del debito residuo rimasto, (sempre ivi compresi interessi e sanzioni), risulti inferiore alla soglia di 5mila euro ovvero, in alternativa, si rateizzi l’intero debito. Quindi non è necessario che il debito venga per forza pagato in toto, essendo sufficiente che esso venga almeno ricondotto al di sotto del limite in questione. In alternativa al pagamento del debito rimane possibile rientrare nel perimetro dell’adesione anche in ipotesi di rateazione o di sospensione, almeno per la parte eccedente i 5mila euro.
La verifica
Appare quindi essenziale che il contribuente proceda alla verifica del proprio ammontare debitorio prima dell’invio della dichiarazione di adesione al Cpb, provvedendo nei modi e nelle forme sopra indicate almeno a ricondurre il debito sotto soglia per poi validamente procedere, tenendo presente che tale condizione deve essere rispettata sia in fase di accesso, ma anche in costanza di concordato.
Società e soci
Secondo quanto chiarito al paragrafo 6.11 della circolare 18/E/2024 in caso di concordato preventivo relativo alle società, la condizione va valutata considerando solo i debiti della società e non quelli dei singoli soci. Inoltre sono rilevanti solo i debiti risultanti da atti non più impugnabili (avvisi di accertamento o cartelle di pagamento definitive). Gli avvisi bonari scaduti, finché non diventano cartella, non sono considerati debiti ostativi all’accesso al Cpb.
Fonte: Il Sole 24 Ore