
IA, via libera finale del Senato: è legge. Sicurezza, diritti, investimenti: ecco cosa cambia
L’Italia ha la sua legge sull’intelligenza artificiale. Dopo un tortuoso cammino parlamentare (tre letture in tutto) il disegno di legge che il consiglio dei ministri aveva varato ad aprile del 2024 ha registrato il via libera definitivo definitivo del Senato.
La cornice
Il provvedimento, che contiene deleghe al governo da esercitare con successivi decreti ma anche delle disposizioni di immediata attuazione, fissa una serie di principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Entro un anno il governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa italiana all’AI Act europeo e per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi per l’addestramento dei sistemi di IA.
La governance
La presidenza del Consiglio, con il ruolo di coordinamento del Dipartimento per la trasformazione digitale, elaborerà una Strategia nazionale da aggiornare periodicamente. Intanto è stato assegnato il ruolo di Autorità nazionali all’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) e a quella per la cybersicurezza nazionale (Acn), ferme restando le competenze specifiche di Banca d’Italia, Consob, Ivass e Agcom. Proprio la scelta di delegare due agenzie governative, anziché un’Authority indipendente, è tra i punti criticati dalle opposizioni in Parlamento.
Le risorse
Un altro aspetto su cui il governo è stato pungolato è la mancanza di un vero stanziamento di risorse per le imprese impegnate nel settore. Il provvedimento contiene infatti solo una disposizione che autorizza l’utilizzo di una somma già a disposizione di Cdp Venture Capital, pari a 1 miliardo di euro, per l’investimento, sotto forma di equity e quasi equity, nel capitale di rischio di Pmi e grandi imprese che operano nel settore dell’IA e della cybersicurezza ma anche nelle tecnologie quantistiche e nelle Tlc.
I campi di intervento
Il testo si compone di 28 articoli. Il Capo I riassume principi e finalità, ad esempio l’uso dell’IA nel rispetto della privacy e della libertà del dibattito democratico. Il Capo II entra nelle disposizioni di settore. In ambito sanitario, l’utilizzo dell’IA è consentito a determinate condizioni come supporto per diagnosi e cure ma lasciando impregiudicata la decisione finale dei medici e comunque con il diritto dei pazienti ad essere informati. In materia di lavoro, viene prevista l’attivazione di un Osservatorio nazionale con l’obiettivo di massimizzare i benefici e minimizzare i rischi e si stabilisce che è obbligatorio che il committente o lo stesso datore di lavoro informi il lavoratore dell’utilizzo dell’IA. Lo stesso obbligo di comunicazione sussiste da parte dei professionisti nei confronti del cliente. Una serie di articoli riguarda le implicazioni per la giustizia, a partire dall’integrazione del Codice penale con il reato di «illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di IA», punito da uno a 5 anni «se dal fatto deriva un danno ingiusto». L’impiego di sistemi di IA con modalità insidiosa verrà considerato inoltre una circostanza aggravante comune e aumenta di un terzo le pene nei casi di sostituzione di persona, truffa, riciclaggio, autoriciclaggio, aggiotaggio. Prevista inoltre una delega che il ministero della Giustizia potrà esercitare, tra l’altro, per prevedere strumenti, anche cautelari, in ambito civile, amministrativo e penale per inibire la diffusione e per rimuovere contenuti generati illecitamente. Quanto all’uso nell’attività giudiziaria, viene sancito che ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge è sempre riservata al magistrato.
Fonte: Il Sole 24 Ore