Ici della Chiesa, parte l’operazione di recupero sprint

Ici della Chiesa, parte l’operazione di recupero sprint

Recupero sprint per l’Ici dal 2006-2011 sulle attività di natura economica della Chiesa e degli altri enti non commerciali. Dopo il lunghissimo contenzioso con la Commissione europea, che ha trovato una soluzione nel Dl Salva infrazioni (decreto n. 131/2024), arrivano ora le regole per dichiarare e versare l’imposta dovuta e non pagata finora. Sono contenute nel Dpcm datato 30 settembre 2025 e appena bollinato.

Dichiarazione entro il 30 novembre

La dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del 30 novembre 2025, esclusivamente in via telematica con un modello che sta mettendo a punto il Dipartimento delle Finanze sentita l’Anci, l’associazione dei Comuni. La partita è destinata, comunque, a chiudersi a strettissimo giro, perché come prevede il Dpcm il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione. Quindi, sostanzialmente, entro la fine del 2025. Su questo punto si attende un provvedimento dell’agenzia delle Entrate.

Le condizioni

L’esenzione Ici è stata ritenuta un aiuto di Stato indebito dalla Commissione europea con una serie di decisioni a partire dal 2012 (anche se quella che ha chiuso la vicenda, inchiodando l’Italia, è la decisione della Commissione europea del 3 marzo 2023). Per allinearsi a quelle indicazioni, il Dpcm individua i soggetti che dovranno presentare la dichiarazione. Sono quelli che hanno presentato la dichiarazione per l’imposta municipale e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (Imu/Tasi Enc) «in almeno uno degli anni 2012 e 2013», con un’imposta a debito superiore a 50mila euro. In alternativa, sono chiamati a presentare la dichiarazione anche quei soggetti che siano stati, nello stesso periodo, interessati da un accertamento, sempre superiore ai 50mila euro annui. Di fatto, la soglia al di sopra della quale si parla di aiuti di Stato.

Gli interessi

La modalità di calcolo degli importi a debito è quella della disciplina dell’Imu vigente nel 2013. La base imponibile, i moltiplicatori e l’aliquota sono quelli stabiliti dalla disciplina dell’Ici, applicabili nell’anno interessato dal recupero. Quando l’aliquota non può essere individuata si applicherà quella media del 5,5 per mille. Sulle somme dovute, comunque, dovranno essere applicati gli interessi.

Fonte: Il Sole 24 Ore