
Il contribuente deve vigilare sull’invio della dichiarazione dei redditi
È compito del contribuente verificare che il commercialista incaricato trasmetta correttamente in via telematica la dichiarazione dei redditi all’agenzia delle Entrate. Lo ribadisce la sezione tributaria della Corte di cassazione con l’ordinanza 22742/2025, depositata ieri.
La Corte di cassazione, infatti, ha ritenuto fondato il ricorso dell’agenzia delle Entrate contro un contribuente per indebita compensazione orizzontale. Il contribuente aveva ricevuto un avviso di recupero, che aveva impugnato in primo grado dove era stato accolto il ricorso solo nella parte relativa alle sanzioni, ritenute indebite. In secondo grado, dopo il ricorso dell’agenzia delle Entrate relativamente alla parte a essa sfavorevole, era stata confermata la non debenza delle sanzioni per il contribuente. L’Agenzia aveva così fatto ricorso in Cassazione, facendo leva sulla giurisprudenza di legittimità per la responsabilità penale del contribuente.
In primo luogo, l’ordinanza sottolinea che, in caso di sanzioni per violazioni tributarie, l’onere della prova di assenza di colpa grava sul contribuente. Si ricorda poi il principio giurisprudenziale secondo il quale il contribuente risponde «per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest’ultimo». La Cassazione estende, quindi, il principio anche al caso in esame, ovvero l’indebita compensazione orizzontale commessa da professionisti incaricati dell’esecuzione di adempimenti fiscali. Pur in assenza dell’elemento soggettivo, si esclude la responsabilità del contribuente solo quando si dimostri che il professionista incaricato, con atteggiamento fraudolento, abbia agito al fine di nascondere la propria negligenza.
Fonte: Il Sole 24 Ore