Il Covid non è un infortunio: la vedova deve restituire 200mila euro all’assicurazione

Il Covid non è un infortunio: la vedova deve restituire 200mila euro all’assicurazione

Il Covid è una malattia, per questo non può essere indennizzato da una polizza che assicura contro gli infortuni. Partendo da questo presupposto, la Corte d’Appello di Bologna ha condannato una vedova a restituire alla compagnia assicuratrice 200mila euro, che aveva ottenuto dopo il verdetto di primo grado, quando il Tribunale di Parma aveva fissato il risarcimento per la morte del marito, deceduto durante la pandemia di Coronavirus. L’uomo, dipendente di una concessionaria d’auto, era coperto da una polizza sulla vita “Persona sicura” che prevedeva indennizzi per gli infortuni.

La vicenda

Il verdetto di prima istanza favorevole alla donna era stato del tutto disatteso in appello. Per la Corte d’Appello bolognese, infatti, l’infezione da coronavirus non è un infortunio assicurabile. E i giudici territoriali hanno messo nero su bianco una sentenza in punta di diritto. «Le conclusioni del primo giudice sono giuridicamente errate in quanto basate su una definizione di “infortunio” impropria e non aderente al suo significato letterale, non potendo applicarsi al caso di specie l’articolo 42, comma II, del Dl n. 18/2020. Trattandosi di contratto di assicurazione contro gli infortuni di natura privata – scrivono i giudici di secondo grado – la ricostruzione del suo oggetto deve esser svolta secondo il contenuto del contratto stipulato tra le parti, mentre l’interpretazione del medesimo andrà fatta secondo i criteri ermeneutici dettati dagli articoli 1362 e seguenti del codice civile».

Per la Corte d’Appello “ai sensi della polizza deve dunque considerarsi “infortunio” un evento traumatico e violento, dovuto ad una causa fortuita, violenta ed esterna, che produce, nell’immediato, delle lesioni corporali obiettivamente constatabili. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, il contagio da 2019-CoV o Sars-Cov-2, con conseguente sviluppo della patologia Covid-19, non è qualificabile come causa fortuita, esterna violenta né è, quindi, sussumibile nel concetto di infortunio, mancando il traumatismo insito nel concetto di infortunio. Il contagio da parte dell’agente patogeno ed il conseguente sviluppo della patologia Covid-19 rientra, invece, nella definizione di “malattia” che in ambito assicurativo è definita negativamente come “tutto ciò che non è infortunio”. Nella polizza in oggetto, poi, manca qualsiasi estensione della garanzia alla malattia».

La reazione del legale

La conclusione è stata che, oltre ad accogliere le ragioni dell’assicurazione, la Corte territoriale ha condannato la signora a pagare anche 24mila euro di spese. Per Francesca Barbuti, legale della vedova è, forse, l’aspetto più «sorprendente della decisione», quasi una condanna per lite temeraria, malgrado la vittoria in primo grado. «La questione che abbiamo trattato – dice l’avvocata Barbieri – presenta caratteri di novità e complessità interpretativa, con orientamenti giurisprudenziali contrastanti. Sarebbe stato più equo compensare le spese, come avviene nelle cause particolarmente complesse».

Fonte: Il Sole 24 Ore