Il Csm ci riprova: nuovo interpello per reclutare 342 giudici da remoto
Il Csm ci riprova e prova a rilanciare per l’applicazione da remoto di 500 magistrati con l’obiettivo di provare ad avvicinare l’obiettivo di una riduzione del 40% della durata delle controversie civili entro il prossimo giugno come concordato in sede di Pnrr.
Preso atto dell’insufficienza delle toghe dichiaratesi disponibili, alla fine solo 165 le ammissibili, dopo il primo interpello, su proposta della Settima commissione, il plenum ha infatti approvato un secondo interpello con maggiore attenzione alle aree di specializzazione, peraltro a parità di incentivi, per la destinazione di 342 magistrati in applicazione straordinaria da remoto negli uffici con maggiori criticità dal punto di vista del raggiungimento degli obiettivi Pnrr.
Termini e giudici di pace
Il termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità è fissato dal 23 ottobre 2025 al 3 novembre 2025. I dirigenti degli uffici che beneficeranno delle applicazioni dovranno trasmettere entro gli stessi termini al Consiglio il numero di procedimenti maturi per la decisione da assegnare ai magistrati applicati e le relative materie.
Approvata anche una risoluzione con la quale si affida ai giudici di pace, in servizio come giudici onorari di tribunale confermati, la trattazione dei procedimenti monocratici in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana. Un’eccezione, fino al 30 giugno prossimo, introdotta anche questa per garantire il raggiungimento degli obiettivi Pnrr, giustificata dalla minore specializzazione del contenzioso sul punto.
La contrarietà di Area
Sulla prima misura però il Consiglio si è diviso. Area infatti ha messo in evidenza l’“accanimento terapeutico” del nuovo interpello, nello stesso tempo considerato inutile e non innocuo. Inutile, perché, se la misura, per Area, poteva giustificarsi in un contesto più ampio, che forzasse principi generali dell’ordinamento nella prospettiva emergenziale, «una volta venuta meno questa prospettiva, a causa della rinuncia alla parte più significativa degli interventi, non si vede ragione per perseverare in applicazioni che sacrificano oralità, territorialità, predeterminazione del giudice, senza che un simile costo sia controbilanciato da una concreta possibilità di incidere sul raggiungimento del target».
Fonte: Il Sole 24 Ore