Il cubo di Rubik e gli sticker dei personaggi Disney non sono riproducibili
Anche se per il cubo di Rubik – come stabilito dalla Corte Ue – il marchio non può essere registrato, il famoso rompicapo a sei facce non può essere comunque riprodotto perché coperto daldiritto d’autore. Semaforo rosso anche per la riproduzione fedele e non autorizzata degli sticker, dai copricellulari ai gadget, con i personaggi di Walt Disney. La Cassazione ha così respinto il ricorso di una commerciante contro la condanna per violazione del diritto d’autore. Non passa, infatti, la tesi della difesa, secondo la quale per il cubo non esisteva alcuna protezione. A supporto della libertà di riproduzione, l’imputata aveva richiamato la giurisprudenza della Corte Ue, che ha escluso la possibilità di registrare il marchio. Mentre per i personaggi Disney, pur non escludendo la tutela, la ricorrente affermava l’assenza della prova della loro fedele riproduzione e comunque chiedeva la non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
La legge sul diritto d’autore
Per la Suprema corte, però, entrambi gli argomenti sono infondati. I giudici di legittimità ricordano, infatti, che la copertura della legge 633/1941 sul diritto d’autore, tutela «la paternità dell’opera di ingegno e i diritti connessi al suo esercizio, cui è collegato il diritto al suo sfruttamento economico, a prescindere da qualunque formalità legata al marchio o al brevetto». Una garanzia ad ampio raggio: dalle magliette che raffigurano personaggi dei cartoni animati ai portacellulari illecitamente riproducenti le immagini stampate dei protagonisti di cartoon destinati al circuito cinematografico e televisivo. Quanto al cubo di Rubik, l’argomento difensivo relativo all’annullamento del marchio (ribadito dalla sentenza del Tribunale Ue, Sesta Sezione, 9 luglio 2025, C-1170/23) è ininfluente, «perché la riconosciuta impossibilità di registrare il marchio tridimensionale del cubo con le sei facce di quei determinati colori non esclude che, ai fini del reato contestato, si tratti di un’opera d’ingegno».
Il design industriale
Lo stesso Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza in data 30 aprile 2025, ha accordato in fase cautelare la protezione del cubo come opera di design industriale. La sentenza impugnata, dunque, è in linea con l’interpretazione della legge sul diritto d’autore, perché ha ribadito che la tutela penale non è condizionata al marchio o al brevetto, ma all’opera di ingegno come frutto della capacità creativa. Per gli sticker Disney, raggiunta la prova della riproduzione fedele, è esclusa la possibilità di applicare l’articolo 131-bis che consente il proscioglimento per particolare tenuità del fatto visto che il numero di prodotti era considerevole: oltre 63mila.
Fonte: Il Sole 24 Ore