Il datore non può usare il Telepass per controllare il lavoratore

Il datore non può usare il Telepass per controllare il lavoratore

Il datore di lavoro non può utilizzare ai fini disciplinari i dati raccolti attraverso il telepass. La Cassazione ha così respinto il ricorso di una società contro la decisione della Corte d’Appello di annullare un licenziamento e dichiarare estinto il rapporto di lavoro, prevedendo un risarcimento per il dipendente, punito con la massima sanzione, sulla base di “prove” raccolte contro di lui non utilizzabili. Al lavoratore, un tecnico trasfertista, erano, infatti, state contestate una serie di inadempienze in merito ad interventi in favore di clienti, che non erano avvenuti nei tempi e nei modi che lui aveva attestato. Irregolarità che il datore era stato in grado di verificare attraverso la geolocalizzazione del palmare che il tecnico aveva in uso e i riscontri dei pedaggi autostradali forniti dal telepass. Per i giudici questi ultimi dati non potevano essere considerati, perché acquisiti attraverso un sistema che non poteva essere “dedicato” al controllo del lavoratore a sua insaputa.

Il controllo a distanza

La Cassazione chiarisce, che l’apparecchio telepass era stato installato, per iniziativa del datore, sull’autovettura messa a disposizione del lavoratore per svolgere le sue prestazioni. Un sistema che consente “all’atto dei transiti autostradali, in entrata e in uscita, la registrazione dei relativi dati, che, una volta forniti al datore di lavoro da chi gestisce il sistema telepass, consentono un controllo a distanza, sebbene postumo, dell’attività del lavoratore”. Controllo, come ammesso dalla stessa ricorrente, “finalizzato anche a prevenire abusi del dipendente; tanto però in una chiave difensiva”.

Per la Suprema corte è poi, in ogni caso, ininfluente l’ulteriore assunto della ricorrente secondo il quale il lavoratore avrebbe potuto disattivare il dispositivo Telepass, “togliendolo dal parabrezza dell’autovettura e collocandolo in un cassetto o, più semplicemente, non utilizzando, al casello, la corsia munita di ricevitore ma una di quelle abilitate all’erogazione del tagliando e al pagamento manuale”.

Ininfluente la possibilità di sottrarsi al controllo

La teorica o concreta possibilità in capo al lavoratore di sottrarsi al controllo tecnologico a distanza della sua attività non può, infatti, rendere utilizzabili i dati risultati da un tale controllo, se il lavoratore non è stato previamente e adeguatamente informato delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto stabilito dalle norme.

Inesatto è, ancora, l’argomento della ricorrente per cui “i dati di uno strumento di lavoro (l’autovettura) assegnato al dipendente (base giuridica per il trattamento è il contratto di lavoro), per cui non è necessario alcun consenso per il suo utilizzo”.

Fonte: Il Sole 24 Ore