Il diritto al buono pasto anche a chi fa il turno lungo più di sei ore

Il diritto al buono pasto anche a chi fa il turno lungo più di sei ore

Chiunque, nel settore sanitario, lavori più di sei ore ha diritto a consumare un pasto, a prescindere dal fatto che sia lavoratore turnista o meno. Quando non è possibile usufruire del servizio mensa a causa della continuità assistenziale, il lavoratore deve essere compensato con un buono pasto sostitutivo. È quanto ribadito dalla sezione lavoro della Cassazione con l’ordinanza 25525/2025 pubblicata il 17 settembre.

Vincono il ricorso contro l’Azienda sanitaria provinciale di Messina i 14 infermieri professionali turnisti che avevano agito contro l’Azienda per vedersi riconosciuto il diritto alternativamente al servizio mensa o al buono pasto sostitutivo. La richiesta veniva avanzata nonostante il Regolamento restringesse il diritto al solo personale non turnista con rientro pomeridiano.

La decisione della Cassazione

La Corte di legittimità ha però confermato quanto aveva stabilito la Corte d’appello riformando la sentenza di primo grado. Secondo il giudice di merito, in applicazione del Ccnl sanità del 2001 e dell’articolo 8 Dl 66/2003, se l’orario lavorativo eccede le sei ore è previsto il diritto alla consumazione di un pasto. Quando, a causa della continuità assistenziale, non è possibile accedere alla mensa il diritto cambia semplicemente forma per essere garantito da un buono pasto sostitutivo. La Suprema Corte, infatti, ribadisce che nel pubblico impiego privatizzato la possibilità di ricevere un buono pasto è subordinata solo a quella di godere di una pausa pranzo. Se è vero che chi lavora più di sei ore ha diritto a un momento di pausa, allora il giudice di merito – dice la Cassazione – ha correttamente ricollegato il diritto alla mensa (o al buono pasto in sostituzione) alla possibilità di effettuare una sosta. Aggiunge ancora la Corte che, in sede legislativa, è previsto un intervallo per la consumazione del pasto quando l’orario lavorativo ecceda le sei ore di lavoro, senza ulteriori differenziazioni tra lavoratori turnisti e non turnisti.

Fonte: Il Sole 24 Ore