Il libretto postale deve essere rimborsato al 50% al cointestatario superstite

Il libretto postale deve essere rimborsato al 50% al cointestatario superstite

Nel caso dei libretti postali cointestati con clausola di pari facoltà di rimborso, il decesso di uno dei cointestatari non blocca il pagamento al cointestatario superstite: le Poste devono versare la quota richiesta, salvo specifici provvedimenti giudiziari impeditivi. Così decide la Cassazione, con l’ordinanza 28935/2025, che torna a pronunciarsi sul regime dei libretti postali cointestati con clausola di «pari facoltà di rimborso», ridefinendo i limiti dell’operatività disgiunta dopo il decesso di uno dei cointestatari.

Il caso

La controversia giunta in sede di legittimità opponeva Poste Italiane a un cointestatario superstite, al quale era stato negato il rimborso del 50% delle somme giacenti a seguito dell’opposizione di un coerede della defunta cointestataria. Poste Italiane sosteneva che il libretto, aperto originariamente nel 1991 e solo successivamente sostituito nel 2003, dovesse restare regolato dalle vecchie norme sui depositi postali (i Dpr 156/1973 e 256/1989), che consentivano agli eredi di opporsi al rimborso.

La Cassazione ha però ritenuto che, essendo il rapporto effettivamente sorto nel 2003, trovasse applicazione la nuova disciplina introdotta dal Dm 6 giugno 2002, che ha eliminato la possibilità di opposizione da parte degli eredi e ha previsto un diverso criterio di tutela limitato alla sola posizione dell’intermediario, coerente con la trasformazione del risparmio postale in rapporto pienamente bancario.

L’orientamento della Cassazione

Secondo la Cassazione, la norma del 2002 non tutela più gli eredi del cointestatario deceduto, ma unicamente Poste Italiane: l’ente può rifiutare il pagamento «solo in presenza di atti notificati da cui risulti che il credito non è più nella disponibilità di ciascun intestatario». Questa clausola non attribuisce ai coeredi un potere di blocco automatico, ma serve esclusivamente a evitare pagamenti in assenza di un soggetto legittimato alla riscossione.

Fonte: Il Sole 24 Ore