Il ministero risarcisce per gli abusi sessuali a scuola, è un evento prevedibile

Il ministero risarcisce per gli abusi sessuali a scuola, è un evento prevedibile

I rapporti di fiducia e autorità

Previsto anche l’abuso nell’ambito di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore. Che può riferirsi, ad esempio, a situazioni in cui si è instaurato un rapporto di fiducia con il minore, dove la relazione avviene nel contesto di un’attività professionale (operatori in istituzioni, insegnanti, medici, etc.), oppure ad altri tipi di relazione, come quelle in cui esiste un potere fisico, economico, religioso o sociale squilibrato. «Relazioni nelle quali i minori devono essere protetti, anche quando hanno già raggiunto l’età legale per i rapporti sessuali e la persona coinvolta non fa uso di coercizione, forza o minaccia. Si tratta di situazioni in cui le persone coinvolte abusano di un rapporto di fiducia con il minore derivante da un’autorità naturale – scrivono i giudici – sociale o religiosa, che consente loro di controllare, punire o ricompensare il minore a livello emotivo, economico o persino fisico. Tali relazioni di fiducia esistono normalmente tra il minore e i suoi genitori, membri della famiglia, genitori affidatari o adottivi, ma possono anche esistere in relazione a persone che svolgono funzioni genitoriali o di cura; educano il minore o forniscono assistenza emotiva, pastorale, terapeutica o medica; oppure impiegano o hanno un controllo finanziario sul minore o esercitano in altro modo un controllo sul minore».

Proprio dalla normativa nazionale e sovranazionale si evince, dunque, che la possibilità che una relazione di cura, vigilanza e istruzione possa anormalmente evolversi in un abuso sessuale. E non costituisce affatto un’anomalia imprevedibile.

Le evidenze statistiche

Sotto il profilo statistico poi – avvertono poi i giudici di legittimità – non è infrequente che a rivolgere a minorenni morbose attenzioni e atti di natura sessuale siano le persone alle quali è affidata la loro cura, situazioni maggiormente favorevoli ai predatori sessuali.

«Contrariamente a quanto sostenuto dall’Avvocatura dello Stato – conclude la Suprema corte – le condotte delittuose perpetrate in danno degli odierni ricorrenti, pur se opposte rispetto ai fini istituzionali perseguiti dall’ente pubblico, non sono oggettivamente improbabili e, dunque, non costituiscono un’anomalia imprevedibile». Il comportamento «non è completamente scisso dalle funzioni svolte e privo di ogni connessione con queste – tale da esentare la Pubblica amministrazione dal dovere di adottare ogni misura volta a prevenire ed evitare la commissione di siffatti reati durante la somministrazione delle prestazioni scolastiche e, in ogni caso, dall’assunzione del rischio derivante dalla commissione di crimini nel corso di questa».

Nel caso esaminato, «anche a voler prescindere da una prevenzione che, evidentemente, è mancata (e invero nemmeno allegata) – si legge nella sentenza – la reiterazione delle condotte delittuose in ambiente scolastico e durante le lezioni rende evidente che gli organi ministeriali deputati al controllo si sarebbero dovuti attivare ben prima dei più gravi episodi accaduti durante la gita scolastica (la quale, comunque, rientra nell’ambito delle attività istituzionali)».

Fonte: Il Sole 24 Ore