
Il modulo blu diventa digitale, compilarlo male può far perdere la copertura
Comunque il Cai cartaceo non viene abolito: l’articolo 13 del regolamento 56 dà sempre al cliente, alla stipula o al rinnovo della polizza o anche in corso di rapporto, di scegliere tra digitale e cartaceo.
Come si userà
L’articolo 14 mira ad agevolare l’utilizzo del modulo, prevedendo l’obbligo delle compagnie di mettere a disposizione di contraenti e assicurati applicazioni informatiche, tramite un software utilizzabile anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per compilare il modulo e trasmetterlo telematicamente (previa sottoscrizione con requisiti di sicurezza non inferiori a quelli della firma elettronica avanzata). Il tutto, assistito da adeguati sistemi di sicurezza per privacy e cyberisk, andrà allestito – assieme ad altri processi operativi – entro marzo 2026.
Anche se non espressamente prevista dal regolamento, la possibilità di utilizzare la Cai su smartphone o tablet potrebbe consentire di allegare immediatamente immagini digitali utili ad attestare – meglio delle semplici testimonianze – la dinamica del sinistro: in una società sempre più incline alla condivisione digitale di ogni sorta di immagine, la mancata documentazione fotografica in tempo reale di luoghi e danni potrebbe del resto, se non adeguatamente giustificata, indurre dubbi sulla genuinità di altre ricostruzioni (si veda l’ordinanza 28924/2022 della Cassazione).
Per chi avesse dubbi sulla funzionalità del Cai digitale quando smartphone o tablet sono inutilizzabili (per esempio, se hanno batterie scariche o ci sono difficoltà di connessione al web), va detto che anche in questi casi è bene raccogliere con altri mezzi più foto e appunti possibile. Contenuto che potranno essere caricati sul modulo digitale appena si torna alla normalità.
Rischio perdita di copertura
Assorbiti i costi di adeguamento alle nuove procedure, la digitalizzazione della Cai potrebbe condurre, nel medio periodo, a una più efficiente, economica e tempestiva gestione dei sinistri, anche a beneficio degli assicurati. Per riuscirci, occorrerà promuovere il nuovo strumento e, prima ancora, educare la clientela a utilizzarlo correttamente. Non tutti sanno, infatti, che la mancata denuncia di sinistro potrebbe pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa: secondo l’articolo 143 del Cap, la mancata presentazione della denuncia di sinistro – a prescindere dal fatto che si abbia ragione o torto – comporta la stessa sanzione prevista, per l’omesso avviso di sinistro, dall’articolo 1915 del Codice civile (perdita totale o parziale dell’indennizzo).
Fonte: Il Sole 24 Ore