Il video offensivo su Tik Tok è sempre diffamazione e non ingiuria

Il video offensivo su Tik Tok è sempre diffamazione e non ingiuria

Con il video offensivo su Tik Tok scatta sempre la diffamazione aggravata e non la meno grave e depenalizzata ingiuria, anche se la persona alla quale è indirizzato l’insulto è virtualmente presente. Il fatto di assistere in diretta alla proiezione consente, infatti, la sola possibilità di inserire commenti, un margine di manovra che non basta ad assicurare un rapporto diretto con la persona che offende né un contraddittorio immediato, e in forme adeguate, rispettose di una sostanziale parità delle armi.

La Cassazione (sentenza 29458/2025) affida a un principio di diritto la conclusione che la porta a respingere la tesi della ricorrente, condannata per diffamazione aggravata da un mezzo di pubblicità diverso dalla stampa, secondo la quale l’insulto contenuto su un video pubblicato su Tik Tok, era la “replica” al bullismo del destinatario contro suo figlio gravemente malato, quindi andava considerato come reazione a un fatto ingiusto e scriminato, come previsto dall’articolo 599 del Codice penale. Ma se andava punito, la pena doveva riguardare l’ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ormai depenalizzata, e non la diffamazione aggravata, perché l’offeso era presente alla proiezione del video, benché, ovviamente, da remoto. La Suprema corte non è d’accordo.

Presenza fisica equiparabile alla virtuale

Anche i giudici ricordano che a fare la differenza tra l’ingiuria e la diffamazione è la presenza, nel primo caso, della persona presa di mira, mentre nella diffamazione «l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa tra più persone e non è in grado di interloquire». Per individuare il reato diventa però un imperativo categorico delineare il concetto di “presenza”, in tempi in cui la tecnologia ha reso possibile parlare di presenza fisica, anche quando questa è virtuale. È ciò che accade, ad esempio, nelle call conference o nelle audio o video conferenze, dove presenza fisica e a distanza sono equiparabili. Diverso il caso delle mail e dellechat condivise, oltre che dalla persona ingiuriata anche da altri, se la vittima non percepisce i messaggi nell’immediatezza.

Dirimente è quindi la possibilità di un diritto di replica con contraddittorio in tempo reale. Nel caso di frasi pronunciate in un video pubblicato sui social media, il fatto che la persona offesa assista in diretta alla trasmissione del video non basta per affermare una presenza equivalente a quella fisica.

Fonte: Il Sole 24 Ore