
Illegittimo il divieto assoluto di slot per il gioco online nei locali pubblici
La Corte costituzionale allenta le maglie sul gioco online. Con la sentenza n. 104 depositata ieri, la Consulta ha infatti giudicato illegittimo il divieto di mettere a disposizione, presso qualsiasi esercizio, apparecchi che permettono di giocare online. Censurata quindi la norma del decreto Balduzzi del 2012, articolo 7 comma 3 quater. La disposizione vietava la messa a disposizione di apparecchiature che consentono l’accesso al gioco sia legale sia illegale, praticato quindi anche al di fuori della rete dei concessionari o dei soggetti autorizzati; colpiva inoltre, senza distinzioni, la destinazione occasionale delle apparecchiature al gioco, sia quella esclusiva e permanente.
L’irragionevolezza
La Corte dichiara di non ignorare l’obiettivo della misura, l’attività di contrasto della ludopatia, tuttavia non ne può ignorare irragionevolezza e sproporzione: si tratta infatti di una norma che si riferisce a una gamma assai estesa di comportamenti, caratterizzati da un diverso grado di offensività e da rilevanti differenze di disvalore.
I pubblici esercizi
Quanto ai pubblici esercizi, sottolinea la sentenza, ricadono nell’ambito applicativo del divieto sia gli esercizi abilitati all’installazione degli apparecchi da gioco (come sale bingo, agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi, negozi di gioco, sale pubbliche da gioco ed esercizi dediti esclusivamente al gioco, sale da biliardo, circoli privati), sia qualunque altro esercizio commerciale, compresi gli internet point, che rende le proprie prestazioni in favore di una pluralità indifferenziata di soggetti.
Gli apparecchi
Quanto alle apparecchiature, dalla lettera della disposizione in esame emerge che il divieto riguarda non solo i cosiddetti totem (dispositivi destinati in via esclusiva al gioco online, attraverso sistemi di pre-impostazione), ma anche gli strumenti a navigazione libera, ossia qualsiasi dispositivo idoneo al collegamento a siti di gioco online, compresi personal computer, tablet o apparecchi analoghi, che permettono di navigare in rete.
Efficacia modesta
Inoltre, è stata così introdotta, osserva ancora la pronuncia, una misura di tutela del diritto alla salute che consiste in un divieto che ha come obiettivo di fronteggiare la diffusione della ludopatia «tramite la delimitazione dell’offerta di gioco online che comunque rimane capillare e vastissima, anche attraverso canali di accesso diversi da quelli contemplati dalla disposizione in esame. Ciò rivela la modesta efficacia della misura rispetto alla sua finalità, a fronte di una significativa e immediata compressione degli interessi contrapposti, fra i quali, in primo luogo, la libertà di impresa. Anche sotto questo profilo, l’estensione del divieto in esame risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi che esso si prefigge».
Fonte: Il Sole 24 Ore