Impatriati, flat tax anche tramite rimborso

Impatriati, flat tax anche tramite rimborso

La tassazione ridotta, di cui possono beneficiare i lavoratori impatriati, può essere fruita anche tramite richiesta di rimborso da parte del contribuente, in alternativa all’applicazione della stessa da parte datore di lavoro o di opzione nel 730. Con l’ordinanza 23256/2025 la Cassazione ha respinto il ricorso dell’agenzia delle Entrate e confermato il diritto del lavoratore già riconosciuto in primo e secondo grado.

I giudici basano il loro ragionamento su quanto già sviluppato nell’ordinanza 34655/2024 (si veda Il Sole 24 Ore del 9 gennaio 2025). Nel caso più recente, il contribuente ha chiesto il rimborso per le maggiori imposte versate nel 2018, non avendo egli chiesto al datore di lavoro di applicare le agevolazioni previste dall’articolo 16 del Dlgs 147/2015 e non avendo esercitato l’opzione per tale regime fiscale in occasione della dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia ha ribadito che la richiesta al datore e l’opzione sono «adempimenti non altrimenti surrogabili». Tuttavia i giudici, richiamando l’ordinanza 34655, affermano che la mancata richiesta al datore di lavoro non impedisce di beneficiare dell’agevolazione in questo caso, in quanto riferita al 2018. Infatti il divieto di rimborso è stato introdotto con il decreto legge 34/2019 e non opera retroattivamente. Inoltre la circolare 17/2017, in cui l’Agenzia afferma che, se non fruita tramite il datore di lavoro, l’agevolazione può essere attivata in sede di dichiarazione dei redditi, «non sancisce (né potrebbe farlo, perché priva di valore di legge) alcun divieto di rimborso, in quanto quest’ultimo opera solo a seguito del Dl 34/2019.

Fonte: Il Sole 24 Ore