Imprese culturali e creative: il decreto del Mimit che completa il quadro normativo

Imprese culturali e creative: il decreto del Mimit che completa il quadro normativo

Con decreto del direttore generale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) Giulio Mario Donato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.171 del 25-7-2025, si completa il complesso puzzle della normativa delle Imprese Culturali e Creative (ICC). L’atto disciplina gli adempimenti per l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese tenuto presso le Camere di Commercio, la verifica e il mantenimento dei requisiti e la revoca.
Analizziamo nello specifico il decreto che consta di 7 articoli previsto dalla Legge per il Made in Italy e dai successivi decreti attuativi. Nel Decreto sono previste apposite disposizioni che regolano gli adempimenti necessari per l’iscrizione alla sezione speciale, definendo sia le specifiche tecniche che la modulistica da utilizzare per la presentazione delle domande. Tali disposizioni includono anche le indicazioni operative per il corretto funzionamento della sezione stessa.

Gli adempimenti

I soggetti che hanno i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Decreto interministeriale recante le modalità e le condizioni per il riconoscimento della qualifica di Impresa culturale e creativa, ai sensi dell’art. 25, comma 6, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, iscritti nel registro delle imprese o nel REA e che abbiano dichiarato nei medesimi registri lo svolgimento dell’attività creativa e culturale, presentano alla Camera di Commercio la domanda di iscrizione. L’ufficio competente provvede all’iscrizione nella sezione speciale se sussistono i requisiti e ciò comporta il riconoscimento della qualifica di Impresa culturale e creativa. Il conservatore del registro verifica la validità delle informazioni contenute nella domanda di iscrizione, pone in essere i controlli per accertare la validità delle informazioni fornite e la permanenza in capo ad essi dei requisiti prescritti per l’iscrizione. Rimane valido l’Ateco aziendale in quanto il conservatore del registro verifica che codice attribuito all’attività prevalente esercitata dal soggetto sia ricompreso nell’elenco dell’allegato al decreto. L’ufficio del registro competente e conservatore lavorano di comune accordo per l’iscrizione, la verifica dei requisiti, nonché per il mantenimento o l’eventuale perdita di qualifica di ICC. Le Imprese culturali e creative possono cancellare la propria iscrizione alla sezione speciale presentando una apposita domanda; il conservatore del registro delle imprese dispone la cancellazione dell’Impresa culturale e creativa dalla sezione speciale a seguito della domanda oppure per la perdita dei requisiti. Nella seconda fattispecie l’impresa può trasmettere all’ufficio del registro competente proprie osservazioni e documentazione, al fine di comprovare il mantenimento dei requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale. Il conservatore del Registro delle imprese è tenuto a valutare le comunicazioni dandone espressamente conto nel provvedimento conclusivo del procedimento; la cancellazione dalla sezione speciale comporta il venir meno delle diciture «Impresa culturale e creativa» e «ICC» le quali sono rimosse dalla denominazione sociale, dalle comunicazioni sociali e da ogni altra documentazione.
A conclusione vale la pena specificare che le attività rientranti nell’artigianato artistico sono sottoposte anche alla verifica di attività artigiana.

Fonte: Il Sole 24 Ore