Incidenti stradali, il giudice deve motivare la sospensione lunga della patente

Incidenti stradali, il giudice deve motivare la sospensione lunga della patente

La giurisprudenza per gli altri incidenti

Nelle altre ipotesi, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare, come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto, e nei limiti fissati, dall’articolo 222, comma 2 del Codice della strada. In conseguenza di questa importante decisione della Consulta, va altresì considerato che, in caso di opzione dell’imputato per il patteggiamento, il giudice deve applicare la diminuzione di un terzo della sanzione amministrativa accessoria che riguarda la patente, prevista dall’articolo 222, comma 2-bis del Codice della strada.

Quale Codice va applicato

Inoltre, è importante tenere a mente che il giudice penale, quando determina il periodo di durata della sospensione della patente, non deve fare ricorso ai criteri previsti dall’articolo 133 del Codice penale, perché questi riguardano la sanzione penale. I parametri cui fare riferimento sono invece quelli codificati dall’articolo 218, comma 2 del Codice della strada.

Le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa che riguarda la patente sono perciò tra loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca della sentenza.

Di conseguenza, il giudice penale, nel quantificare la durata della sospensione, deve fare riferimento alla gravità della violazione commessa, all’entità del danno apportato e al pericolo per gli utenti della strada che l’ulteriore circolazione dell’imputato potrebbe causare.

Il vizio di motivazione

Nel caso di specie, seguendo i principi richiamati, la Cassazione ha dato ragione al ricorrente, al quale il giudice del merito, accogliendo il patteggiamento per omicidio stradale non aggravato, aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente per tre anni, quando il range edittale va da 15 giorni a quattro anni.

Fonte: Il Sole 24 Ore