La grossa mole di chi minaccia “giustifica” il pestaggio: è legittima difesa

La grossa mole di chi minaccia “giustifica” il pestaggio: è legittima difesa

No alla condanna per eccesso colposo di legittima difesa, ma va riconosciuta l’attenuante della legittima difesa all’automobilista che mette in atto un pestaggio con un tirapugni sentendosi minacciato dalla grossa mole dell’“avversario”. La Cassazione ha così accolto il ricorso dell’imputato contro la decisione della Corte d’Appello di condannarlo per eccesso colposo di legittima difesa e minaccia. La storia è in linea con la dura legge della strada.

La vicenda

Il ricorrente aveva reagito con un «vaffa, tu non sai chi sono io, ti ammazzo, ti prendo e ti cambio i connotati» alle rimostranze della parte offesa che aveva contestato la sua guida. Il passo successivo era stato quello di fermare l’auto in una via adiacente, dove era stato raggiunto dalla vittima. Il pestaggio era scattato dopo che l’automobilista minacciato aveva aperto lo sportello della macchina dell’imputato, con mossa repentina, come per colpirlo. Per l’uomo aggredito c’era stata una prognosi di 35 giorni a causa delle lesioni provocate da un tirapugni improvvisato con un mazzo di chiavi e da un calcio sul petto. Alla base del verdetto della Corte territoriale c’era stata la grossa mole dell’interlocutore picchiato che, unita a suo atteggiamento repentino e aggressivo, avevano «reso in qualche modo scusabile il superamento della proporzione tra offesa e difesa», così da inquadrare la reazione violenta del ricorrente nell’eccesso colposo di legittima difesa. La Suprema corte però va oltre, superando anche il parere della procura che aveva chiesto di rigettare il ricorso: annulla la condanna con rinvio, ravvisando nel comportamento dell’imputato gli estremi della legittima difesa.

Le motivazioni della Cassazione

I giudici di legittimità riconoscono un peso determinante alla stazza della persona offesa. La Suprema corte ricorda, innanzitutto, la differenza tra eccesso colposo di legittima difesa e legittima difesa. Scatta la prima ipotesi quando la sproporzione tra offesa e difesa è frutto di un errore di percezione non scusabile, mentre c’è la legittima difesa quando l’errore è scusabile. La Cassazione ricorda il caso della condanna di un uomo al quale è stato riconosciuto l’eccesso colposo per aver preso a colpi di machete, anche in testa, l’aggressore che gli aveva dato un pugno. Nel caso esaminato «la mole imponente della persona offesa» e il suo fare repentino e aggressivo dovrebbero «condurre all’affermazione – si legge nella sentenza – della sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa e non dell’eccesso colposo che, per sua natura, presuppone la sussistenza di una colpa che si concreta in un errore inescusabile».

Ed è così archiviato il mito del “gigante buono”.

Fonte: Il Sole 24 Ore