La mail ordinaria non basta per convocare l’assemblea

La mail ordinaria non basta per convocare l’assemblea

La convocazione dell’assemblea condominiale a mezzo e-mail ordinaria è invalida, e come tale annullabile, anche se è stato il singolo condòmino ad inviare l’indirizzo all’amministratore e ad autorizzarlo espressamente ad inviare al suo account di posta elettronica non certificata tutte le comunicazioni inerenti al condominio.

La modalità di avviso dell’assemblea deriva da norma inderogabile, l’articolo 66, comma terzo, delle disposizioni di attuazione al Codice civile, il quale prevede che possa essere inviato unicamente tramite raccomandata, posta elettronica certificata, consegna a mano, oltre che mediante il vecchio e ormai desueto fax.

La non derogabilità di tale previsione si fonda sulla tutela degli interessi fondamentali del condominio, perché la posta elettronica ordinaria, a differenza di quella certificata, non è in grado di documentare con la necessaria certezza la consegna dell’atto all’account del destinatario, non essendo assistita dalla necessaria presunzione di conoscenza da parte del ricevente. Lo prescrive la Cassazione nell’ordinanza numero 16399, pubblicata il 18 giugno 2025.

La natura recettizia della convocazione

Accolto, dopo un doppio rigetto nel merito (prima da parte del Tribunale di Monza e poi dalla Corte d’appello di Milano, con la sentenza numero 1237/2024), il ricorso di una società che aveva impugnato la delibera condominiale, deducendo di non essere stata ritualmente convocata in assemblea. Come evidenziato anche dalle Sezioni unite, infatti, il mancato inoltro dell’avviso a uno dei condòmini configura un vizio procedimentale, che rende annullabile (e non nulla) la decisione eventualmente adottata nonostante l’assenza del condòmino escluso (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza numero 9839/2021).

Fonte: Il Sole 24 Ore