La tenuità del fatto resiste alla recidiva

La tenuità del fatto resiste alla recidiva

Nel reato di rapina la lieve entità del fatto deve potere prevalere sull’aggravante della recidiva. Lo afferma la Corte Costituzionale con la sentenza n. 117 depositata lunedì 21 luglio 2025.

A sollevare la questione erano stati i Gup dei tribunali di Sassari e Cagliari e la Cassazione, tutti concordi nel ritenere che il divieto di prevalenza viola gli articoli 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, per la sproporzione della pena rispetto alla gravità del fatto e per la sua inidoneità alla rieducazione del condannato.

Articolo 69 al centro del dibattito giuridico

L’articolo 69, quarto comma, del Codice penale, è già stato oggetto in passato di numerose pronunce di illegittimità costituzionale parziale, che hanno colpito il divieto di prevalenza di varie circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata. L’alterazione degli equilibri costituzionali è stata di volta in volta individuata in relazione a circostanze attenuanti riconducibili essenzialmente a tre filoni: circostanze espressive di un minore disvalore del fatto dal punto di vista della sua dimensione offensiva, circostanze riguardanti la persona del colpevole e circostanze attinenti alla collaborazione del colpevole dopo la commissione del delitto.

Anche rispetto a questa attenuante, ricorda la Consulta, la norma censurata vanifica irragionevolmente la funzione di “valvola di sicurezza” che è alla radice dell’addizione operata da questa Corte nei termini sopra richiamati. Impedisce, inoltre, al giudice di applicare una sanzione diversa per situazioni diverse sul piano dell’offensività della condotta, determinando una violazione anche sotto il profilo del principio di eguaglianza.

Fonte: Il Sole 24 Ore