L’accumulatore seriale paga i danni al condominio

L’accumulatore seriale paga i danni al condominio

Gli accumulatori seriali non esistono solo in tv, ma esserlo nel proprio appartamento è molto diverso dall’esserlo in condominio dove il danno prodotto può costare oltre 4mila euro. Questo l’esito del caso esaminato dal Tribunale di Firenze (sentenza 1872/2025) dove gli oggetti di un condomino accumulatore avevano impedito l’accesso al pianerottolo, alle cantine, alla cabina elettrica e alla fossa extracorsa dell’ascensore. Si è configurata, quindi, un’illegittima occupazione di spazi condominiali, prontamente rilevata dal Tribunale.

La corretta applicazione e interpretazione delle norme codicistiche

Come noto, un comproprietario o condomino può servirsi di un bene comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca il pari uso, attuale o potenziale, da parte degli altri comproprietari. La nozione di pari uso della cosa comune non va intesa in termini di assoluta identità dell’utilizzo del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l’identità nel tempo e nello spazio di quest’uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condòmini nel godimento dell’oggetto della comunione (Cassazione, 8177/2022).

Inoltre ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene anche un uso maggiore o più intenso rispetto a quello degli altri (Cassazione, 6458/2019), dovendo però essere sempre rispettato il duplice limite disposto dalla norma. Infatti, l’uso della cosa comune da parte di uno dei comproprietari o condòmini, anche in modo più intenso rispetto a quello degli altri, non può risolversi in una compromissione quantitativa o qualitativa di quello degli altri comproprietari, che si traduca nell’occupazione di una parte del bene o comunque nell’attrazione della stessa o di parte di essa nella disponibilità esclusiva di alcuni, che comporti la sottrazione al godimento degli altri partecipanti (Cassazione, 4372/2015). In tali casi, infatti, si avrebbe una vera e propria occupazione abusiva delle parti comuni (Cassazione, 97/2021).

L’istruttoria

Dalle prove assunte in giudizio, il condominio risultava aver assolto l’onere probatorio avente a oggetto la dimostrazione del superamento dei limiti previsti dall’articolo 1102 del Codice civile, da parte del convenuto (Cassazione, 35213/2021). Il condomino accumulatore, negli anni, aveva depositato negli spazi condominiali vari oggetti di ogni tipo, compresi beni alimentari: lo aveva anche riconosciuto in giudizio. Le prove testimoniali avevano confermato che la collocazione degli oggetti impediva in particolare l’accesso alle cantine, al contatore di energia e alla fossa extracorsa dell’ascensore. La portinaia aveva confermato che, oltre ad aver attratto anche scarafaggi, le masserizie le impedivano di pulire il vano prospiciente l’appartamento del condomino. Mentre il dipendente della società per la manutenzione e la verifica dell’impianto dell’ascensore condominiale aveva informato l’amministratore che la porta di accesso alla fossa non era accessibile a causa dell’accumulo di materiali vari e che era necessario sgomberare e tenere sempre libero l’accesso che, in base alle normative e alle direttive in materia di ascensore, non può mai essere vicino a oggetti infiammabili.

Fonte: Il Sole 24 Ore