L’addio alla comproprietà preclude ora possibili pretese di risarcimento

L’addio alla comproprietà preclude ora possibili pretese di risarcimento

Se si considera che, nella maggior parte dei casi concreti, gli immobili “fastidiosi” non appartengono a un solo proprietario, ma (spesso per ragioni di eredità) vi è una pluralità di comproprietari che talora non vanno d’accordo oppure nemmeno si conoscono, la reale valenza della sentenza delle Sezioni unite 23093/2025 è da osservare con riguardo alla rinuncia del comproprietario alla propria quota di comproprietà.

A differenza dell’atto di rinuncia al diritto di proprietà che non è espressamente contemplato nel Codice civile (nel quale viene enunciato “solo” il principio in base al quale l’immobile vacante appartiene allo Stato: articolo 827), l’atto di rinuncia al diritto di comproprietà è menzionato principalmente:

  • nell’articolo 882, che consente al comproprietario del muro comune di liberarsi dalle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al suo diritto di comunione del muro;
  • nell’articolo 1104, che consente al comproprietario di una cosa comune di liberarsi dalle spese necessarie per la conservazione e il godimento della cosa comune nonché dalle spese deliberate dalla maggioranza dei comunisti, rinunziando alla sua quota di comproprietà della cosa comune.

In entrambi i casi, l’effetto della rinuncia è l’espansione proporzionale delle quote di comproprietà di titolarità degli altri comproprietari: ad esempio, se la proprietà di un edificio spetta a quattro persone, in quote eguali fra loro, la rinuncia di uno di essi provoca che gli altri tre divengono comproprietari in ragione di un terzo per ciascuno.

Ora, la vicenda interpretativa che, di fatto, ha bloccato la stipula di atti di rinuncia al diritto di proprietà immobiliare, ha frenato anche la stipula degli atti di rinuncia alla quota di comproprietà: infatti, nonostante che la legge preveda espressamente questa rinuncia, vi era pur sempre il pericolo che vi fosse una pretesa di risarcimento del danno dimostrato dai comproprietari che subissero l’espansione delle loro quote di comproprietà a causa dell’altrui rinuncia. Infatti, uno dei più rilevanti argomenti che il Demanio aveva sollevato per opporsi alla stipula di atti che provocassero l’acquisto dell’immobile rinunciato da parte dello Stato era appunto che la rinuncia unilaterale può provocare costi imprevisti per lo Stato (manutenzione, demolizione, messa in sicurezza, bonifica eccetera).

Fonte: Il Sole 24 Ore