L’auto abbandonata non può occupare un posto condominiale

Domanda. Abito in un supercondominio, formato da 100 condòmini divisi in cinque palazzine, e abbiamo un regolamento di supercondominio. Per quanto riguarda i parcheggi interni, con una capienza di soli 70 posti, non era stato a suo tempo possibile trovare un accordo sulla turnazione e allora l’assemblea aveva stralciato la questione, deliberando
e inserendo nel regolamento che «detta materia sarà oggetto di un allegato a parte che, non appena completato, sarà inviato ai condòmini». In realtà questo allegato non è mai stato redatto. Chi arriva prima, parcheggia, e sostanzialmente la situazione sembrava stare bene a tutti. Adesso però si pone il problema di un posto occupato da un’automobile (con quasi 30 anni di immatricolazione e presumibilmente da rottamare) che non viene spostata da più di due anni. Più condòmini hanno chiesto all’amministratore di far rimuovere questo veicolo perché la condomina proprietaria fa un uso improprio del posto auto. Ma l’amministratore ritiene di non dover intervenire. Qual è il parere dell’esperto?
G.D. – Roma

Risposta. Nel caso prospettato dal lettore, è presumibile ritenere che l’automobile in questione sia fuori uso e destinata alla demolizione, cioè risulti in evidente stato di abbandono e, conseguentemente, possa essere considerata “rifiuto speciale”. A tale proposito, la Corte di cassazione, con la sentenza 20492/2014, ha stabilito che costituisce reato abbandonare un veicolo «in pessimo stato di conservazione e privo di vari componenti». Un veicolo vetusto va rottamato seguendo i criteri previsti dalla legge, e non ci si può certo limitare ad abbandonarlo, né sulla pubblica via né in area privata
condominiale. Peraltro, non sarà possibile ”farsi giustizia da sé“ chiamando il carro attrezzi per rimuovere il veicolo abbandonato. I rimedi possibili sono invece i seguenti:
1) preliminarmente, sarebbe opportuno che l’amministratore,autorizzato dall’assemblea condominiale,diffidasse la proprietaria dell’auto abbandonata,affinché provveda alla sua rimozione; 2) in caso di inerzia, occorrerà ricorrere all’autorità giudiziaria, sia in sede civile (eventualmente, se ci sono i presupposti, con domanda di provvedimento di urgenza) sia anche in sede penale (qualora il comportamento posto in essere dalla proprietaria del veicolo abbandonato ricada in qualche fattispecie di reato).Per completezza si fa presente che, a norma dell’articolo70 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, «per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamentodi una somma fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice civile».

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Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 2 agosto, un numero speciale dedicato alle domande e alle risposte sul tema “Condominio e locazioni”.

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Fonte: Il Sole 24 Ore