
Lavoratori dipendenti privati, come funziona la distribuzione degli utili in 8 domande e risposte
Come viene attuata la partecipazione gestionale dei lavoratori: c’è un’applicazione automatica nelle spa?
No. Sono gli Statuti aziendali a definire la partecipazione gestionale dei dipendenti. Nelle società per azioni (o in accomandita per azioni) organizzate secondo un modello di governance dualistico – con un consiglio di gestionee e un consiglio di sorveglianza – sono sempre gli Statuti societari che possono prevedere, se la fattispecie è disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione nel consiglio di sorveglianza di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti, individuati sulla base delle procedure definite dai contratti, nel rispetto sia dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio che delle disposizioni sulle cause soggettive di esclusione della relativa nomina.
L’Avvocato Fabrizio Daverio, fondatore dello Studio legale Daverio & Florio fa notare che «la legge si limita a prevedere la possibilità, non l’obbligo. la scelta è lasciata alle imprese e ai contratti collettivi il nodo sta e starà, dunque, nella sua reale applicazione. Vi è infatti il doppio requisito: sia quello della modifica degli statuti della Società, sia quello della stipulazione di appositi contratti collettivi (di qualunque tipologia). Tale intreccio di condizioni rende poco probabile la concreta attuazione».
E come si attua la partecipazione gestionale nelle società non organizzate secondo il modello dualistico?
Gli statuti possono prevedere, qualora la fattispecie sia disciplinata dai contratti collettivi, la presenza nel consiglio di amministrazione e, ove costituito nel comitato interno al consiglio (comitato per il controllo sulla gestione), di uno o più membri rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti e individuati dai medesimi lavoratori. Valgono anche in questo caso i requisiti generali di indipendenza, onorabilità e professionalità, inoltre tali membri non potranno assumere incarichi direttivi entro tre anni dalla cessazione del mandato (qualora non già ricoperti nella medesima impresa).
Che ruolo posono svolgere le commissioni paritetiche nell’organizzazione del lavoro aziendale?
Le aziende possono istituire commissioni paritetiche, composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, per la predisposizione di proposte di piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell’organizzazione del lavoro. Sempre in tema di partecipazione organizzativa dei lavoratori, le aziende possono anche prevedere nel proprio organigramma, in attuazione di contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro. Le imprese con meno di 35 lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese.
Come avviene la partecipazione consultiva dei lavoratori?
Nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati sulle scelte aziendali, esprimere pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere.
Fonte: Il Sole 24 Ore