Lavoro extra Ue, primo sì al Dl Flussi. Anche le baby sitter per bimbi piccoli tra i 10mila ingressi fuori quota
Arriva oggi il disco verde della Camera al decreto Flussi, approvato originariamente dal Consiglio dei Ministri del 4 settembre e poi tornato in Cdm il 2 ottobre. Il testo approda ora al Senato per la conversione definitiva in legge, completando il quadro secondo la programmazione di 500mila ingressi nel triennio 2026-2028 definito dal Dpcm già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. In dodici articoli, il provvedimento persegue diversi obiettivi: rende strutturale il meccanismo della precompilazione delle domande sul portale Ali del ministero dell’Interno; allunga i tempi per il rilascio del nulla osta e la stipula del contratto di soggiorno per motivi di lavoro; rinnova in via sperimentale per il 2026-2028 il canale fuori quota per 10mila assistenti familiari e sociosanitari, includendo anche baby sitter per bambini fino a 6 anni; rafforza i controlli e l’azione per il contrasto del caporalato e dello sfruttamento lavorativo nell’agricoltura.
Aumentano i tempi per il rilascio del nulla osta
Al primo articolo, il Dl eleva da sette a 15 giorni il termine entro cui, dopo il rilascio del nulla osta, il datore di lavoro deve procedere alla conferma dell’istanza, da cui dipende il rilascio del visto di ingresso. Sale anche da otto a 15 giorni il termine, che decorre dalla data di ingresso del lavoratore in Italia, bisogna stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, da cui deriva il rilascio del permesso di soggiorno. Tutti i passaggi – conferma del nulla osta, contratto ed eventuale documentazione da allegare – possono essere svolti tramite le organizzazioni datoriali rappresentative sul piano nazionale o alcune categorie di professionisti (consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti ed esperti contabili). Per il permesso relativo a lavoro subordinati ci sono 60 giorni per la decisione sul nulla osta; venti per il lavoro stagionale.
Giro di vite sui controlli per casi particolari e lavoratori qualificati
Si rafforza la stretta anti-abusi e infiltrazioni della criminalità organizzata, su cui il Governo ha acceso un faro sia con l’esposto alla Procura nazionale antimafia presentato dalla premier Giorgia Meloni a giugno del 2024 sia introducendo le precompilazioni delle domande. Modificando il Testo unico dell’immigrazione, il decreto legge impone alle amministrazioni di svolgere i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro in casi particolari al di fuori delle quote e per i lavoratori altamente qualificati (come manager, lettori e professori universitari, traduttori e interpreti, artisti, giornalisti corrispondenti, nomadi digitali e lavoratori da remoto extra Ue, infermieri, medici al seguito di delegazioni sportive per manifestazioni agonistiche), dalle organizzatrici promotrici di programmi di volontariato e istituti di ricerca e dagli enti ospitanti ai fini del rilascio del nulla osta al trasferimento intrasocietario nei confronti dello straniero titolare di un permesso di soggiorno Ict rilasciato da un altro Stato. Nel caso in cui dalle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà emergessero “nei” o omissioni rilevabili d’ufficio, il funzionario competente a ricevere la documentazione avvisa l’interessato che deve regolarizzare o completare la documentazione.
Verifiche anticipate anche da parte dell’Ispettorato del lavoro
Oltre a mandare a regime la fase della precompilazione delle domande e il tetto di massimo tre istanze per ogni datore di lavoro singolo, una norma aggiunta al Dl durante l’esame in commissione alla Camera prevede che l’Ispettorato nazionale del lavoro possa effettuare anche in via anticipata le verifiche ispettive di sua competenza. Un controllo che si aggiunge a quelli non a campione condotti su tutte le istanze precompilate attraverso l’interoperabilità tra il sistema informatico del Viminale e i servizi di Unioncamere, Agenzia delle Entrate, Inps e Agid.
Le novità per i lavoratori formati all’estero
Il provvedimento interviene anche sulle procedure relative agli stranieri che abbiano seguito un percorso di formazione nei Paesi d’origine: viene introdotto il termine massimo di 30 giorni per il rilascio del nulla osta al lavoro dal momento della presentazione della richiesta nominativa e viene eliminato il requisito secondo cui la domanda per il visto di ingresso deve essere corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore. Il ministero del Lavoro è tenuto a comunicare all’Interno e alla Farnesina le generalità dei partecipanti ai corsi entro sette giorni dall’inizio dei corsi nel Paese d’origine e a fornire alla fine quelle dei datori interessati all’assunzione. Con un emendamento varato in commissione è stato esteso da sei a 12 mesi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2027 il termine per presentare la domanda quando siano state completate le attività di istruzione e formazione all’estero.
Fonte: Il Sole 24 Ore