
Legittimo licenziare il dirigente che ha emesso fatture false
Legittimo il licenziamento per giusta causa del dirigente che, nella veste di amministratore, ha posto in essere false fatturazioni e creato una contabilità parallela a danno dell’erario. Con l’ordinanza 2815 del 21 agosto 2025 la Corte di cassazione ha confermato il recesso per giusta causa intimato nel 2017 a un dirigente, respingendo il suo ricorso contro la sentenza d’appello che gli aveva dato torto e consolidando un orientamento rigoroso sul rapporto tra fiducia e comportamenti extralavorativi.
La vicenda
Il caso riguardava una serie di operazioni contabili riconducibili alla gestione di sponsorizzazioni sportive, che avevano dato luogo a fatture false e a un sistema extracontabile finalizzato a vantaggi personali. Secondo i giudici di merito, tali condotte avevano prodotto un’alterazione delle dichiarazioni fiscali e un danno per l’erario. Al dirigente era stato inoltre contestato di non avere informato i nuovi amministratori subentrati, aggravando la lesione del rapporto fiduciario.
La difesa aveva insistito sull’irrilevanza disciplinare dei fatti, sostenendo che si trattasse di condotte extralavorative, realizzate con l’avallo dei precedenti vertici societari e comunque anteriori alla cessazione della carica di amministratore. Argomentazioni che la Cassazione ha ritenuto infondate, ribadendo che non può assumere rilievo la tolleranza o addirittura la partecipazione della proprietà: l’ordinamento non legittima comportamenti contrari alla legge solo perché condivisi dai vertici societari.
Le motivazioni della Cassazione
Nella motivazione, la Corte di legittimità ha richiamato i principi consolidati in tema di proporzionalità tra addebito e sanzione, ricordando che la giusta causa può derivare anche da comportamenti estranei alla prestazione, purché di gravità tale da rendere irrealizzabile la prosecuzione del rapporto. In questa prospettiva, l’illecito fiscale – pur commesso nella qualità di amministratore – non perde rilievo disciplinare quando, come in questo caso, incide direttamente sulla vita della società e si riflette sull’affidabilità del dirigente.
I giudici hanno richiamato precedenti consolidati, secondo cui la creazione di fondi occulti e la falsificazione della contabilità sono condotte sempre antigiuridiche, in quanto violano valori ordinamentali primari, a prescindere dalla loro rilevanza penale. Il concetto di “antigiuridico” – sottolinea la Corte – va inteso come ciò che contrasta con l’intero ordinamento giuridico e con le regole minime di correttezza e lealtà che presidiano i rapporti economici.
Fonte: Il Sole 24 Ore