
Lo steward in servizio allo stadio non è incaricato di pubblico servizio
Gli steward che prestano la loro attività negli stadi non sono incaricati di pubblico servizio. Per questo non possono rispondere del reato di corruzione se, dietro un compenso in denaro, fanno entrare per assistere a un incontro di calcio degli spettatori senza biglietto.
Il caso
La Cassazione, con la sentenza 23333, accoglie il ricorso di quattro steward, condannati dalla Corte d’Appello per il reato di corruzione propria, per aver “favorito” dei tifosi, ammessi allo stadio pur in assenza di un valido titolo di ingresso. La Suprema corte, dopo aver ricostruito il quadro normativo, ricorda che gli steward sono soggetti legati da un rapporto privatistico con le società che organizzano gli eventi sportivi, ai quali «non è consentito portare armi o altri oggetti atti ad offendere, né di esercitare pubbliche funzioni, riservate agli organi di polizia dello stato». Ed è proprio a questi ultimi che gli steward devono fare riferimento in caso di situazioni anomale. I loro compiti spaziano dall’attività di bonifica degli impianti prima dell’apertura al pubblico alla verifica della stabilità dell’ancoraggio delle strutture mobili, dal presidio ai varchi al controllo dei biglietti, fino al rispetto del regolamento che vieta di introdurre negli stadi oggetti pericolosi per la pubblica incolumità.
Rientra nel loro raggio d’azione rendere off limit l’ingresso ai trasgressori e segnalare le infrazioni alla polizia di Stato. Un’attività – sottolinea la Suprema corte – del tutto complementare e accessoria, rispetto a quella delle forze dell’ordine, che rivela i poteri limitati alla semplice segnalazione degli inadempimenti. Nessun potere coercitivo dunque o autoritativo, ma prestazioni d’opera meramente materiali e non intellettive, svolte in esecuzione di ordini di servizio.
Il pubblico servizio
Quanto all’estensione della tutela penale nel caso di minaccia od offesa a pubblico ufficiale – usata dalla Corte d’Appello a sostegno della tesi dello status di pubblici ufficiali – questa, che scatta nel caso in cui gli steward siano fatti bersaglio di lancio di oggetti o vengano aggrediti durante il servizio, è anzi la prova che i soggetti in questione non sono incaricati di pubblico servizio, perché altrimenti sarebbero coperti dallo statuto ordinario previsto per le forze dell’ordine.
Ad escludere il ruolo di incaricato di pubblico servizio anche il tipo di rapporto che lega gli assistenti di stadio alle società. «Per lo svolgimento dei predetti servizi – si legge nella sentenza – le società organizzatrici, gli istituti di sicurezza privati autorizzati, le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente e a prestazioni di lavoro occasionale accessorio». In assenza della “qualifica”, dunque, non può essere contestato il reato di corruzione. La condanna è annullata con la formula «perché il fatto non sussiste».
Fonte: Il Sole 24 Ore