
«Maggiore efficienza negli investimenti delle casse di previdenza»
Perché l’articolo 10 prevede incompatibilità per le funzioni di controllo? In questo modo non si toglie alle Casse la possibilità di verificare direttamente come viene gestito il loro patrimonio?
L’incompatibilità sullo svolgimento di funzioni di controllo, così come di amministrazione e direzione, è un elemento di quel sistema di pesi e contrappesi che ispira l’intero Regolamento. Fatti salvi i poteri di vigilanza successiva che sono in capo ai ministeri, non c’è alcuna volontà di limitare la gestione del patrimonio delle Casse. Semplicemente si tutela il ruolo del gestore convenzionato, piuttosto che delle partecipate, evitando sovrapposizioni che possono danneggiare tanto le Casse quanto questi soggetti. L’obiettivo è una governance trasparente ed efficace, non un ginepraio di norme che crea confusione.
Rendere obbligatorio il Codice degli appalti per la scelta del gestore non comporta dei rischi? Immagino il caso in cui il gestore non soddisfi le aspettative della Cassa e per cambiarlo con gara ci vuole tempo con i rischi che questo comporta.
Occorre innanzitutto chiedersi se si tratta di servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti. Ma in ogni caso, anche questa formulazione, frutto delle indicazioni del Consiglio di Stato, garantisce al gestore un’autonomia sufficientemente adeguata. Il rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento è perfettamente compatibile con lo spazio di manovra in capo al gestore.
Qual è, secondo lei, il valore aggiunto che questo decreto porta nel mondo delle Casse?
Fonte: Il Sole 24 Ore