Manipolazione dell’Euribor, la Ue punta a evitare il ricalcolo per i mutui

Manipolazione dell’Euribor, la Ue punta a evitare il ricalcolo per i mutui

La Commissione Europea ha presentato il 7 agosto alla Corte di Giustizia le proprie osservazioni sulle questioni pregiudiziali, sottoposte dalla Corte d’Appello di Cagliari, in merito agli effetti dell’intesa manipolativa dell’Euribor accertata con decisioni della stessa Commissione nel 2013 e nel 2016.

Stiamo parlando di una questione molto rilevante per il sistema bancario e delle società finanziarie visto che si tratta di un procedimento che deve chiarire se le clausole contenute nei contratti di finanziamento a tasso variabile legati all’indice “manipolato” debbano essere dichiarati automaticamente nulli.

I punti

In particolare, la Corte sarda aveva rinviato alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea perché chiarisca in particolare alcuni aspetti: (i) se la prova della manipolazione dell’Euribor ad opera di un pool di banche, accertata dalla Commissione e dalla stessa Corte di Lussemburgo, possa ritenersi raggiunta anche per i giudici nazionali e (ii) se la restrizione della concorrenza attuata dal cartello di istituti di credito internazionali costituisca un’intesa vietata soltanto nel mercato dei contratti derivati o in qualsiasi mercato in cui il parametro che si assume alterato venga utilizzato.

Ebbene, la Commissione (il cui parere è ovviamente di notevole peso per la successiva e attesa decisione della Corte di Giustizia) ha espresso il suo parere sostenendo che: la prova della manipolazione dell’Euribor deve ritenersi provata nei limiti delle decisioni del 2013 e del 2016; la prova costituisce “prova privilegiata” anche per i giudici nazionali, entro questi limiti; la manipolazione è provata solo con riguardo al mercato dei derivati sui tassi di interesse, e peraltro non la “direzione” della manipolazione (quindi se il tasso sia stato alterato al rialzo o al ribasso); non c’e’ prova di manipolazione per i mutui e in ogni caso la nullità dell’intesa non si ripercuote automaticamente sui contratti “a valle” conclusi tra soggetti estranei all’intesa manipolativa. Infine secondo la commissione sarà il giudice nazionale a doversi pronunciare.

Fonte: Il Sole 24 Ore