Manovra, dalle assunzioni ai congedi parentali: ecco le novità per le mamme
Bonus mamme a 60 euro
Anche per il 2026 sarà riconosciuto un bonus che sale da 40 a 60 euro mensili. Il bonus viene riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, che abbiano due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. Per ottener il bonus la lavoratrice dovrà presentare apposita domanda e i 60 euro le saranno riconosciuti fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio. La somma ricevuta non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e spetta per ogni mese o frazione di mese in cui è attivo il rapporto di lavoro o la lavoratrice svolge attività di lavoro autonomo.
La stessa somma è riconosciuta anche alle lavoratrici madri, dipendenti e autonome con più di due figli e fino al compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di validità del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo, e sono hanno un reddito inferiore ai 40.000 euro su base annua. In questo caso però il reddito da lavoro non deve conseguire da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti, nel periodo 1° gennaio 2026 e fino al mese di novembre, verranno corrisposte in un’unica soluzione con la mensilità di dicembre 2026. Questi importi non rilevano ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).
Congedi parentali
Oltre all’esonero contributivo totale fino a 8.000 euro annui per l’assunzione di donne con almeno tre figli minorenni, disoccupate da almeno sei mesi, la manovra modifica il decreto legislativo n. 151 del 2001, rafforzando le tutele in tema di maternità e paternità. In particolare, sale da 12 a 14 anni l’età entro cui è possibile usufruire del congedo parentale e del prolungamento del congedo per figli con disabilità, con il riconoscimento di un’indennità pari al 30% della retribuzione. Le stesse tutele vengono estese anche ai casi di adozione e affidamento, sia nazionali che internazionali.
Malattie dei figli e sostituzioni per maternità
Con altre due norme il Ddl di bilancio aumenta da 5 a 10 giorni il limite annuo per il congedo per malattia del figlio, e l’età del figlio per accedere al beneficio sale da 8 a 14 anni. Per favorire poi la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione di lavoratori in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo il contratto di lavoro può prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.
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Fonte: Il Sole 24 Ore