Meta-giornali: l’Avvocato Ue dà ragione agli editori

Meta-giornali: l’Avvocato Ue dà ragione agli editori

Suonano come un punto a favore degli editori italiani e del loro diritto a vedere riconosciuto un equo compenso per l’utilizzo digitale dei loro contenuti da parte dei colossi del web come Meta le conclusioni dell’Avvocato generale della Corte di giustizia europea depositate ieri. La Corte è stata chiamata, dal Tar del Lazio, a pronunciarsi sulla compatibilità con i principi del diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale. La direttiva introduce un diritto a favore degli editori di giornali per gli utilizzi online delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.

Meta, che gestisce in particolare il social network Facebook, ha fatto ricorso davanti al Tar per chiedere l’annullamento della delibera con la quale l’Autorità per le comunicazioni ha determinato i criteri per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di contenuti di natura giornalistica. Meta contesta la compatibilità della delibera e della normativa italiana con il diritto comunitario, in particolare con la direttiva e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Le conclusioni dell’Avvocato generale

Tre punti chiave e una condizione costituiscono gli elementi centrali delle conclusioni dell’Avvocato generale, certo non assolutamente determinanti per la futura sentenza, ma in grado di orientarne la riflessione in maniera significativa. Innanzitutto, il diritto comunitario non è di ostacolo all’attribuzione agli editori di giornali del diritto di ottenere un’equa remunerazione come corrispettivo dell’autorizzazione all’utilizzo delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione,

In secondo luogo, neppure stride con i principi del diritto comunitario l’imposizione ai medesimi prestatori di servizi che, come Meta, intendono utilizzare contenuti giornalistici altrui, di obblighi in materia di trattative con gli editori, di divulgazione di informazioni e di buona fede nelle trattative.

Fonte: Il Sole 24 Ore