Migranti, cosa cambia con la dichiarazione dello stato di emergenza

Il governo ha deliberato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale a seguito dell’eccezionale incremento dei flussi di persone migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. Lo stato di emergenza, sostenuto da un primo finanziamento di cinque milioni di euro, avrà la durata di sei mesi. La decisione è stata presa in occasione del Consiglio dei ministri, che si è svolto martedì 11 aprile a Palazzo Chigi.

Meloni, stato d’emergenza per risposte più efficaci

La soluzione consente all’esecutivo di affrontare con mezzi e poteri straordinari una calamità, dalle crisi umanitarie agli eventi naturali come terremoti o alluvioni. Si tratta di un atto amministrativo regolato dal codice di Protezione civile, deliberato dal Cdm di fronte all’eccezionale incremento dei flussi di migranti attraverso le rotte del Mediterraneo. «Abbiamo deciso lo stato di emergenza sull’immigrazione per dare risposte più efficaci e tempestive alla gestione dei flussi», ha spiegato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La soluzione consente di sbloccare fondi e poteri che permetteranno di gestire più rapidamente le criticità emerse con il moltiplicarsi degli arrivi, visto che dall’inizio del 2023 sono 31.200 migranti, registrando il +300% rispetto all’anno scorso, riempiendo tutti gli hotspot attualmente presenti nel Paese.

Il precedente del 2011 durante il governo Berlusconi

Al momento in Italia sono in vigore circa una ventina di provvedimenti questo tipo, dall’emergenza dei profughi dell’Ucraina a diversi casi di alluvione, spesso decisi anche dopo la richiesta del presidente di una Regione o di una Provincia autonoma interessata. L’unico precedente in materia di migranti risale invece al 2011 con il governo Berlusconi e prevedeva un piano di equa distribuzione nelle regioni dei profughi provenienti dal Nordafrica, anche se all’epoca la legge prevedeva norme diverse.

Cosa prevede il Codice della Protezione civile

Lo stato d’emergenza nazionale è regolato dall’articolo 24 del Codice della Protezione civile sulla base di alcuni requisiti definiti nell’articolo 7: «emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo».

Il commissario

Con la dichiarazione dello stato d’emergenza può essere nominato un commissario cui spetta il compito di realizzare gli interventi previsti dalla dichiarazione: il superamento dell’emergenza, la riduzione del rischio residuo, il ripristino dei servizi essenziali e l’assistenza alla popolazione. In questo caso si delinea quindi un nuovo assetto temporaneo di poteri, con deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Nelle prossime ore, salvo eccezioni, potrebbe già spuntare il nome del commissario. Tra i possibili candidati, l’attuale capo del dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Viminale, il prefetto Valerio Valenti.

Fonte: Il Sole 24 Ore