
Nel gratuito patrocinio anche le spese per consulenti e testimoni
L’ammissione al gratuito patrocinio copre, oltre alle spese processuali, anche le indennità e le spese di viaggio per testimoni e consulenti tecnici. Lo statuisce, con la sentenza 25445/2025 pubblicata il 16 settembre, la seconda sezione civile della Corte di cassazione a margine di un ricorso – respinto per inammissibilità – con cui l’assistito aveva contestato i compensi del difensore.
Quando il gratuito patrocinio è concesso, l’assistito è sollevato non solo dalle spese processuali ma anche dai costi di viaggio per testimoni e consulenti tecnici. Se tale diritto non viene riconosciuto, il patrocinato è legittimato a intraprendere l’azione legale, potendosi assimilare quel caso a revoca e rigetto del patrocinio. Si configurerebbe, in questo caso, un’indebita compressione del diritto all’assistenza legale gratuita.
Il difensore
Secondo la Corte di legittimità, in ogni caso, il diritto a impugnare rigetti o accoglimenti solo parziali dell’istanza di liquidazione delle spese spetta al solo difensore, che è l’unico a poter vantare, nei confronti dello Stato, un diritto al compenso dal quale è escluso l’assistito che non è in alcun modo tenuto al pagamento dell’onorario del difensore d’ufficio.
Il patrocinio è strutturato infatti come un rapporto diretto tra difensore e Stato, in cui il patrocinato non compare. Il difensore che contesta la somma liquidata è pertanto legittimato dalla tutela di un diritto soggettivo patrimoniale. Solo quando il patrocinio sia stato concesso e poi revocato oppure rigettato, l’assistito (o aspirante tale) è legittimato all’opposizione contro il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del patrocinio.
Fonte: Il Sole 24 Ore