Non è demansionata l’infermiera che svolge in parte mansioni da Oss

Non è demansionata l’infermiera che svolge in parte mansioni da Oss

Non è demansionata e non ha dunque diritto al risarcimento l’infermiera professionale, che svolge mansioni tipiche dell’operatore tecnico addetto all’assistenza e socio-sanitario (Ota e Oss): dall’igiene dei pazienti al cambio dei pannoloni, se non lo fa in modo prevalente rispetto alla sua qualifica. La Cassazione ha così respinto il ricorso contro la decisione della Corte d’Appello che, contrariamente al Tribunale, aveva escluso il demansionamento e il diritto alle differenze retributive dal 1990, anno in cui la ricorrente era stata adibita a compiti tipici di categorie contrattuali inferiori, al 2013 anno di inizio della causa.

La cura dell’igiene dei pazienti

La Corte territoriale, pur dopo aver verificato, sentendo i testi, che la lavoratrice aveva svolto abitualmente le mansioni di Oss ed Ota, come «la cura dell’igiene dei pazienti, il cambio delle lenzuola e dei pannoloni, il rifacimento delle stanze dei pazienti – cosiddetto giroletti -, il far mangiare i pazienti non autosufficienti, il trasporto dei pazienti verso altri reparti o visite specialistiche», ha, tuttavia, fatto pesare la mancata dimostrazione da parte della ricorrente della prevalenza di queste ultime incombenze rispetto a quelle riservate alla categoria nella quale era inquadrata contrattualmente. Per la Corte di merito «si sarebbe, quindi, trattato – si legge nella sentenza – non di sottrazione ad un dipendente delle mansioni qualificanti e tipiche della professionalità acquisita e del suo inquadramento contrattuale, ma piuttosto dell’assegnazione in parallelo ed in aggiunta di altri compiti, peraltro comunque in larga parte ad esse strumentali e complementari in quanto attinenti alla sfera di assistenza del paziente».

Il ruolo degli operatori socio sanitari

Senza successo la professionista contesta la conclusione raggiunta dalla Corte d’Appello che non ha considerato come le funzioni, che aveva svolto, non rientravano affatto nei compiti infermieristici, bensì in quelli degli Oss ai quali è stata espressamente assegnata l’assistenza di base al paziente per soddisfare i suoi bisogni primari: per il proprio benessere e autonomia e lo svolgimento di attività finalizzate all’igiene personale, al cambio della biancheria, all’espletamento delle funzioni fisiologiche, all’aiuto nella deambulazione, all’uso corretto di presidi, ausili e attrezzature, all’apprendimento e mantenimento di posture corrette.

Per la Suprema corte sono però motivi che non tengono conto della decisione della Corte distrettuale che ha accertato la mancata prevalenza delle funzioni inferiori rispetto a quelle infermieristiche che, comunque, risultano essere state pacificamente svolte dalla dipendente in contemporanea con le funzioni ulteriori, ritenute complementari alle mansioni infermieristiche proprie dell’inquadramento, con conseguente insussistenza del contestato demansionamento. Non passa neppure la tesi della violazione del codice deontologico, tema che non può essere sindacato dalla Cassazione.

Fonte: Il Sole 24 Ore