
Nuovo Codice rosso, divieto di avvicinamento sempre con il braccialetto
Dopo le modifiche introdotte con il nuovo Codice rosso, il giudice è obbligato a disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, insieme al braccialetto elettronico. La Cassazione (sentenza 42892) esclude che l’articolo 283-ter rivisto dalla legge 168/2023 commi 1 e 2 ter del Codice di rito penale, la cosiddetta riforma Roccella, lasci al giudice un qualche margine di discrezionalità nell’applicare la sola misura cautelare della distanza – non inferiore a 500 metri dopo il restyling del Codice del 2019 – senza il dispositivo elettronico. Una lettura delle nuove norme coerente – sottolinea la Suprema corte – con lo spirito del legislatore teso a rafforzare il contrasto alla violenza domestica e di genere.
Fine della discrezionalità del giudice
Per i giudici di legittimità è dunque nulla l’ordinanza esaminata nella quale il Tribunale del riesame, accogliendo parzialmente l’appello della difesa di un uomo indagato per furto, lesioni, violenza privata e stalking nei confronti della sua ex, aveva sostituito i domiciliari con il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna – che aveva anche omesso di indicare come invece avrebbe dovuto – senza abbinare il controllo elettronico. Per la Cassazione l’ordinanza è nulla, relativamente ai due punti segnalati, e va rifatta. Con l’occasione i giudici di legittimità, oltre a chiarire che il nuovo Codice rosso, ha ridotto il margine di manovra del giudice, ricordano che le nuove norme di contrasto alla violenza di genere o domestica, contemplano anche l’ipotesi in cui l’imputato non dia il suo consenso al braccialetto elettronico, “ovvero l’organo delegato ne accerti la non fattibilità tecnica, prevedendo che in tali casi il giudice imponga l’applicazione anche congiunta di misure cautelari più gravi”. Ma sull’impossibilità del controllo tecnico, in genere dipendente dalla scarsa disponibilità dei dispositivi elettronici, è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 173 del 4 novembre scorso.
La carenza di braccialetti
La Consulta ha salvato l’impianto del nuovo Codice rosso per quanto riguarda la distanza dei 500 metri dalla persona offesa, ma ha “bocciato” l’automatismo in virtù del quale in caso di difficoltà tecniche per l’applicazione del braccialetto il giudice impone misure più gravi.
Il giudice delle leggi ha, infatti, affermato che in caso di riscontrata impossibilità tecnica del controllo elettronico, evenienza oggettivamente non imputabile all’indagato, la norma deve essere interpretata in senso costituzionalmente adeguato. Il giudice, in tal caso, ha precisato la Consulta “non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all’esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di idoneità, necessità e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave (quale il divieto o l’obbligo di dimora), ma anche una misura più lieve (quale l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). Un’indicazione della quale la Cassazione, nella sentenza depositata il 25 novembre, non dà conto.
Fonte: Il Sole 24 Ore