
Obblighi doganali omessi non pregiudicano l’esenzione
– articolo 203 Cdu, secondo cui i beni esportati fuori dal territorio Ue i) che, entro tre anni, sono reintrodotti in tale territorio, nello stesso Stato in cui sono stati esportati e ii) che sono dichiarati per l’immissione in libera pratica, sono esentati dai dazi all’importazione;
– articolo 79, par. 1, lett. a), Cdu, che prevede l’insorgenza dell’obbligazione doganale in caso di inosservanza di uno degli obblighi previsti dalla normativa doganale in relazione all’introduzioni di merci non Ue nel territorio dell’Unione;
– articolo 86, par. 6, Cdu, che estende l’esenzione prevista dall’art. 203 ai casi in cui un’obbligazione doganale sia sorta proprio a seguito di un inadempimento, purché tale inadempimento non costituisca frode.
Il richiamo al quadro normativo è necessario in quanto proprio dalla lettura congiunta e integrata di queste norme derivano le conclusioni della Cgue. Appurato che, nel caso di specie, le condizioni sostanziali richieste dalla Direttiva ai fini dell’esenzione Iva sono soddisfatte, lo stesso non dicasi per le condizioni formali. In effetti i cavalli sono reintrodotti senza passare dalle dogane e senza che l’immissione in libera pratica sia formalizzata con la dichiarazione. Tale inosservanza di obblighi formali – dovuta a negligenza e non a frode – sebbene determini l’insorgenza dell’obbligazione doganale (articolo 79 Cdu), non preclude (articolo 86 Cdu) che questa resti soggetta al regime di esenzione dai dazi previsto per beni reimportati ai sensi dell’articolo 203 Cdu.
Del resto, se così non fosse, l’articolo 86 citato sarebbe svuotato di contenuto. Poiché, per tali motivi, non viene meno il beneficio della franchigia doganale, non è neppure preclusa l’applicazione dell’esenzione dall’Iva, per il rinvio che la normativa Iva (articolo 143 Direttiva) fa alla disciplina dogana.
Fonte: Il Sole 24 Ore