Occupazioni, la presenza del movimento «Lotta per la casa» non giustifica lo stop allo sfratto

Occupazioni, la presenza del movimento «Lotta per la casa» non giustifica lo stop allo sfratto

La presenza del movimento «Lotta per la casa» e di bambini non è una causa di forza maggiore che renda legittimo il rifiuto dell’esecuzione forzata dell’ordine del giudice di sgombero dell’immobile occupato. La causa di forza maggiore, che sia di ostacolo all’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, infatti, «non può identificarsi nelle difficoltà intrinseche dell’esecuzione forzata né nella scelta discrezionale di posporre l’interesse all’esecuzione del provvedimento giurisdizionale ad altri interessi, pur legittimi, che la pubblica amministrazione è tenuta a garantire». La Cassazione, partendo da questo principio, ha respinto il ricorso del ministero dell’Interno contro la condanna a risarcire, come responsabile del danno, circa 200mila euro per un ritardo di quattro anni nel liberare un immobile a uso industriale di proprietà privata, occupato da 30 persone. La Suprema corte ricorda che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha, in più occasioni, condannato l’Italia per il mancato sgombero degli immobili, affermando il diritto al ristoro anche dei danni morali subìti dai proprietari e rinviando ai giudici nazionali per il risarcimento del danno materiale.

Le condanne di Strasburgo

Pronunce con le quali la Corte di Strasburgo ha rilevato la violazione dell’articolo 6, § 1 della Cedu sul diritto a un equo processo e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione sul diritto alla protezione della proprietà. La Cedu, pur riconoscendo i motivi di ordine sociale e di ordine pubblico che avrebbero potuto giustificare un ritardo nell’esecuzione degli sgomberi, ha considerato inaccettabili i tempi lunghi per eseguire un mandato.

L’obbligo di risarcire

Per la Cassazione «nell’attuale sistema multilivello – si legge nella sentenza – qualsiasi interpretazione dell’ordinamento interno che lasciasse alla Pa la scelta se dare o non dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali sarebbe, per ciò solo, contrastante con l’articolo 6 della Cedu e, di rimbalzo, con l’articolo 6 Trattato Ue, che i precetti della Cedu ha elevato a princìpi fondamentali dell’ordinamento comunitario». Da qui l’obbligo di risarcire senza che il privato «sia tenuto a dimostrare il dolo o la colpa in capo al personale di volta in volta intervenuto».

Detto questo la Cassazione ribadisce però il dovere di uno Stato democratico di assicurare il diritto di abitazione. Un welfare, in linea con l’articolo 4 della Carta, finalizzato a evitare «che circostanze materiali o esistenziali di ordine economico, lavorativo, provenienza etnica, salute, etc. impediscano o ostacolino il pieno sviluppo di ogni persona umana, nonché la possibilità della sua partecipazione alla vita sociale, in condizioni di eguaglianza sostanziale rispetto agli altri consociati ed in vista del progresso, materiale o spirituale, della società in cui vive».

Fonte: Il Sole 24 Ore