Offerta di titoli al pubblico, sanzioni Consob non punitive
Le sanzioni Consob per infrazioni alla disciplina del Tuf sull’offerta di titoli al pubblico non hanno natura punitiva. Non si pone quindi un problema di eccessiva afflittività del trattamento repressivo come invece accaduto sul versante dell’abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. Lo afferma la Cassazione, con l’ordinanza 28122 della Seconda sezione civile, con la quale è stata respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea. Secondo la richiesta della difesa l’attuale disciplina sanzionatoria prevista dall’articolo 94 del Testo unico della finanza sarebbe in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare con l’articolo 41.
La posizione della Cassazione
La Cassazione ricorda innanzitutto, in termini generali, che, nella pronuncia del 6 ottobre 2021 (C-561/19), la Corte di giustizia, dopo avere sottolineato che il rinvio pregiudiziale costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai trattati, ha ribadito e sviluppato i criteri che evitano l’obbligo dei giudici di ultima istanza di rivolgersi alla Corte in presenza di questioni di interpretazione del diritto comunitario.
Si tratta, oltre ai casi di irrilevanza della questione, dell’acte éclairé, quando la questione è materialmente identica ad altra già decisa o esiste una giurisprudenza consolidata della Corte sul punto, e dell’acte clair, quando l’interpretazione del diritto dell’Unione si impone con evidenza tale da non dare adito a ragionevoli dubbi. Per la Corte di giustizia l’iniziativa delle parti nel giudizio di ultima istanza non può privare il giudice della propria indipendenza.
In termini più specifici, osserva la Cassazione, le sanzioni amministrative pecuniarie applicate dalla Consob per violazione in materia di offerta al pubblico di titoli non sono sanzioni amministrative di carattere punitivo e non pongono un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (secondo l’ormai proverbiale sentenza del 2014 Grande Stevens e altri contro Italia), «nel senso che non sono equiparabili, per tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, alle sanzioni Consob relative all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, entrambe ritenute sostanzialmente penali».
La vicenda
Nel caso approdato in Cassazione, un consigliere di amministrazione della Banca popolare di Vicenza era stato colpito da una sanzione pecuniaria di 10.000 euro per l’omissione, nella documentazione di un’offerta di obbligazioni, di informazioni sulla sussistenza, entità ed effetti del capitale finanziato, per la concessione di finanziamenti strumentali alla sottoscrizione e all’acquisto di azioni della Banca.
Fonte: Il Sole 24 Ore