Ora è possibile il riesame sull’arbitrato sportivo

Ora è possibile il riesame sull’arbitrato sportivo

Con la recente pronuncia nel caso Rfc Seraing vs Fifa, la Corte di giustizia dell’Unione europea (Cgue) ha segnato un passaggio di grande rilievo nel rapporto, sempre più delicato, tra ordinamento sportivo e diritto dell’Unione. La Cgue ha stabilito che anche i lodi del Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna possono essere soggetti a un controllo giurisdizionale da parte dei tribunali nazionali degli Stati membri per verificare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali riconosciuti dall’Ue. Una conclusione che, pur senza intaccare l’esistenza e l’autonomia stessa dell’arbitrato sportivo internazionale, rimette al centro le giurisdizioni nazionali e apre scenari inediti per l’assetto della giustizia sportiva.

Il ruolo del Tas

Fino a oggi, la centralità del Tas – istituzione con sede in Svizzera, quindi esterna all’ordinamento europeo, retta da un regolamento arbitrale di diritto svizzero – si fondava sulla riconosciuta capacità di assicurare rapidità, competenza e uniformità nelle decisioni su controversie sportive. La previsione di Losanna come foro arbitrale esclusivo e autonomo in ambito internazionale per club, atleti e federazioni era diventata la regola, garantendo al sistema sportivo una sorta di certezza giuridica. Tuttavia, la Cgue ha chiarito che tale assetto non può prevalere laddove siano in gioco diritti tutelati dall’Unione, che devono trovare protezione effettiva anche in sede giurisdizionale.

Il punto cruciale è che, secondo la Cgue, sebbene il Tas possa applicare anche il diritto dell’Unione quando necessario, tale circostanza non è sufficiente a garantire di per sé il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall’Ue. Da ciò discende la possibilità, per i giudici nazionali, di riesaminare i lodi arbitrali del Tas, nei casi in cui siano coinvolti profili di diritto dell’Unione. Una frattura con il passato: i lodi del Tas non potranno più essere considerati automaticamente immodificabili o insindacabili, né avere valore di res iudicata assoluta.

Le altre decisioni

Questa evoluzione si colloca nel solco di altre importanti decisioni recenti, come la sentenza Isu, che già aveva messo in discussione l’intangibilità dell’arbitrato sportivo. Non a caso, la Uefa aveva introdotto – in via sperimentale e per casi limitati – la possibilità di ricorrere a un arbitrato con sede a Dublino, in modo da garantire un collegamento diretto con il sistema giurisdizionale europeo. Segnale chiaro di una crescente consapevolezza del rischio di “isolamento giuridico” legato all’esclusiva intangibilità giuridica dei lodi del Tas.

Fonte: Il Sole 24 Ore