
Ordine degli avvocati ammesso alla Corte Ue
L’Ordine degli avvocati che persegue l’obiettivo di preservare e promuovere gli interessi professionali ed economici dei legali ha diritto a intervenire in un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea se sono sollevate questioni di principio che possono incidere sugli interessi generali dell’Ordine. E questo anche quando la soluzione del contenzioso non è in grado di incidere o modificare la posizione giuridica dell’associazione professionale in quanto tale. È il presidente della Corte Ue a stabilirlo con l’ordinanza depositata il 1° agosto (C-865/24).
La vicenda
Al centro del provvedimento, la richiesta di intervento nel procedimento dinanzi alla Corte di giustizia che vedeva opposti alcuni Ordini professionali degli avvocati al Consiglio Ue. I primi avevano chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale Ue del 2 ottobre 2024 (T-797/22) con la quale era stata respinta la domanda di annullare alcune norme del regolamento Ue sulle misure restrittive disposte a seguito dell’invasione russa all’Ucraina in violazione, per i ricorrenti, del diritto «a farsi consigliare da un avvocato» insito nell’articolo 47 della Carta Ue dei diritti fondamentali. L’ordine degli avvocati tedesco aveva presentato domanda d’intervento per affiancare gli ordini ricorrenti, tra i quali quello belga e quello francese.
Nel provvedimento del 1° agosto la richiesta è stata accolta, con un chiarimento sulle condizioni necessarie per poter presentare istanza di intervento da parte di un soggetto come l’Ordine professionale. Lo Statuto della Corte, infatti, ammette l’intervento di altri soggetti nel corso dei procedimenti solo se gli interessati sono toccati direttamente dall’atto del procedimento.
L’orientamento della Corte Ue
È vero che, in linea di principio, la prova dell’interesse alla soluzione del procedimento deriva dalla valutazione sulle possibilità di modificare la posizione giuridica di coloro che presentano richiesta d’intervento, ma nel caso di un’associazione professionale rappresentativa «che ha per fine quello di proteggere gli interessi dei suoi membri» la richiesta d’intervento va accolta anche senza dimostrare che la soluzione del procedimento sarebbe in grado di «modificare la posizione dell’associazione in quanto tale».
Una conclusione che va a vantaggio dell’Ordine professionale degli avvocati che aveva presentato la domanda ampliandone il margine d’intervento, ma – scrive il presidente – anche della stessa Corte perché sono così evitate richieste d’intervento da parte di ogni singolo membro. A differenza delle domande presentate da persone fisiche e giuridiche che agiscono per proprio conto, «le associazioni professionali rappresentative intervengono per proteggere interessi collettivi dei membri».
Fonte: Il Sole 24 Ore