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Passeggero consapevole dell’alterazione del conducente? Risarcimento ridotto
Si può diminuire il risarcimento al trasportato vittima di un incidente stradale quando egli è consapevole che il conducente guidasse sotto l’effetto di alcol (dati l’alto tasso riscontrato – 1,89 g/l contro un massimo consentito di 0,5 – e l’aver trascorso insieme la serata) e quindi si sia esposto volontariamente ad un rischio anomalo. Del quale deve sopportare le conseguenze, in misura proporzionale al suo grado di colpa. Lo ha stabilito la Cassazione con la pronuncia 21896/2025 del 30 luglio 2025, che ricostruisce con precisione la giurisprudenza in materia.
Il caso
I giudici hanno deciso sul ricorso dei parenti della vittima contro la sentenza d’appello che aveva ridotto del 30% il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale. Secondo il ricorso – al di là della mancanza della prova sulla consapevolezza del trasportato – il concorso di colpa del danneggiato (ex art 1227, comma 1 del Codice civile) non avrebbe potuto essere invocato, perché ravvisabile solo «in caso di cooperazione attiva». La citazione fatta nel ricorso viene dalla sentenza 27101/2005 della Cassazione.
I principi consolidati
Dichiarando infondato il motivo, la Suprema Corte passa in rassegna le numerose pronunce successive, che superano a pie’ pari tale impostazione, facendo leva su una nozione di concorso di colpa assai meno ristretta: vi rientra pure il comportamento del passeggero che, accettando i rischi di una circolazione anomala o palesemente incurante delle norme che ne regolano la sicurezza, dà un contributo colposo nella verificazione del danno. La quantificazione percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato. Come nel caso di un ciclomotore, costruito e immatricolato per il trasporto di una persona e invece circolante con a bordo più persone (pronuncia 22 maggio 2006 n. 18974); ma sta anche alla base della cospicua giurisprudenza che costantemente riconosce il concorso di colpa del passeggero che non abbia allacciato la cintura di sicurezza.
Il principio consolidato è che «qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all’azione od omissione non solo del conducente – il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza – ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso» (Cassazione 10/06/2020, n. 11095; 27/03/2019, n. 8443; 04/09/2024, n. 23804).
Non si possono invocare normativa e giurisprudenza Ue: mentre contrasterebbe con l’articolo 13 della direttiva 2009/103 una norma nazionale che escludesse o limitasse il diritto al risarcimento del passeggero per il solo fatto di avere preso posto su un veicolo condotto da un ubriaco, non viola affatto il diritto Ue una norma nazionale che, senza fissare decadenze o esclusioni in generale, consente al giudice di valutare caso per caso, secondo le regole della responsabilità civile, la condotta della vittima (Cassazione, 17/09/2024, n. 24920).
Fonte: Il Sole 24 Ore