
Per il wellness in albergo l’aliquota Iva è al 10%
Aliquota Iva al 10% per le prestazioni di wellness accessorie a quelle alberghiere indipendentemente dal fatto che siano offerte, a un prezzo globale predefinito, all’interno di un pacchetto comprensivo del soggiorno e di un numero prefissato di trattamenti estetici e/o di benessere, o siano invece richieste dal cliente singolarmente e successivamente nel corso di un determinato soggiorno alberghiero. La Corte di giustizia di primo grado di Bolzano con la sentenza 37/1/2025 della Cgt Bolzano conferma così un suo precedente orientamento reso dall’allora Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano con la sentenza 1/2/17.
Il motivo del contendere nasce dalla richiesta dell’agenzia delle Entrate della maggior Iva e sanzioni derivanti dall’applicazione, ritenuta erronea, alle prestazioni di wellness, fatturate nell’ambito dell’attività alberghiera, dell’aliquota ridotta del 10%, anziché quella ordinaria (vigente nel 2019) del 20 per cento.
Motivi della decisione
La Cgt di primo grado di Bolzano ha rimarcato quanto già sostenuto dalla precedente Commissione tributaria evidenziando che l’accessorietà di una prestazione non può derivare né dalle modalità né dal momento del suo acquisto, ma dipende dalla sua natura intrinseca, che deve essere tale da consentire all’acquirente di soddisfare nel miglior modo possibile il bisogno al cui soddisfacimento è diretta la prestazione principale, nonché dalla volontà delle parti contraenti che concepiscono la prestazione accessoria come funzionalmente subordinata a quella principale.
Come tali le prestazioni di wellness sono essenzialmente rese per rendere più confortevole il soggiorno in albergo e i clienti le concepiscono come funzionalmente subordinate al contratto di albergo, rispetto al quale non hanno né natura eccezionale, né un costo notevolmente superiore a quello del pernottamento.
Pertanto, stante l’accessorietà delle prestazioni di wellness ne discende che alle stesse non si debba applicare autonomamente l’imposta ma vada adottata quella propria dell’operazione principale in base all’articolo 12 del Dpr 633/1972. Nel caso specifico alle prestazioni di wellness rese dall’albergo, indipendentemente dal fatto che siano offerte, a un prezzo globale predefinito, all’interno di un pacchetto comprensivo del soggiorno e di un numero prefissato di trattamenti estetici e/o di benessere, o siano invece richieste dal cliente singolarmente e successivamente nel corso di un determinato soggiorno alberghiero va applicata l’aliquota ridotta al 10% prevista dalla Tabella A, parte III del Dpr 633/1972.
Fonte: Il Sole 24 Ore