Più facile l’acquisizione dei dati per ricercare persone scomparse

Più facile l’acquisizione dei dati per ricercare persone scomparse

Approvazione all’unanimità alla Camera per il disegno di legge, che ora passa al Senato, che introduce una deroga al Codice della privacy per consentire l’uso del traffico telefonico con l’obiettivo di agevolare la ricerca delle persone scomparse. Al di fuori dei casi di acquisizione dei dati nell’ambito di un procedimento penale, già disciplinati nel contesto della più volte ritoccata (anche per la necessità di adeguarsi alla disciplina comunitaria) disciplina della data retention, i dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta possono, scandisce il disegno di legge, essere acquisiti se ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell’integrità fisica del soggetto interessato.

Autorizzazione del gip

A venire ridisegnata, rispetto alla versione varata dalla Commissione Giustizia, con un emendamento approvato in aula che ha permesso a tutta l’opposizione di votare a favore del testo è la procedura di accesso ai dati che vede come indispensabile, ed è la novità, l’autorizzazione del gip su richiesta del pm del luogo in cui è stata denunciata la scomparsa.

In caso di particolari ragioni di necessità e urgenza, a causa di un possibile pericolo per la vita o l’integrità della persona interessata, il pm dispone l’acquisizione dei dati con decreto motivato trasmesso immediatamente e comunque non oltre le 48 ore al gip. Quest’ultimo è chiamato alla convalida nelle 48 ore successive. Nei medesimi casi di urgenza, a intervenire possono essere anche i questori, i comandanti provinciali dei carabinieri, della guardia di finanza e dei vigili del fuoco, con verbale trasmesso al pm nelle 24 ore successive e convalida nelle 48 ore da parte del gip.

Accesso anche alla polizia locale

Accesso consentito agli archivi del Centro elaborazione dati – istituito dal 1981 – anche al personale dei corpi e servizi di polizia locale (in deroga alle disposizioni generali, che circoscrivono l’accesso agli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, agli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza nonché agli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati).

Fonte: Il Sole 24 Ore